La riforma fiscale riguarderà anche le pensioni. Un nuovo sistema di tassazione, infatti, stravolgerà le regole per i fondi pensione.
Il governo Draghi sta lavorando ad una riforma fiscale che dovrebbe introdurre importanti novità anche in relazione alla previdenza complementare.
Adobe StockTra i punti più discussi ci sono la pensione di garanzia per giovani e donne, la flessibilità in uscita e il risparmio previdenziale. Il tutto sarà contenuto all’interno del Documento di Economia e Finanza (Def).
Una delle questioni principali nell’ambito della previdenza complementare riguarda i giovani e i familiari a carico. Il Governo, infatti, potrebbe approvare una revisione del limite di deducibilità e delle imposte sui rendimenti, anche per allinearsi agli altri Stati europei, in cui tali misure sono già attive per i fondi pensione.
Pensioni integrative: come funziona la tassazione della previdenza complementare?
L’Esecutivo ed i sindacati hanno dato il via alle consultazioni per la riforma fiscale del sistema previdenziale. In Italia, il principale modello di tassazione della previdenza complementare è il cd. Ett, cioè Esenzione in fase di contribuzione – Tassazione dei rendimenti – Tassazione delle prestazioni. Tale meccanismo vige sia per i fondi pensione sia per gli Enti di Previdenza Privata.
Ci sono, dunque, due fasi per la tassazione: una relativa ai rendimenti (al momento della loro realizzazione) ed una relativa alla prestazione (al momento dell’erogazione). I contributi, invece, sono tassati al momento del versamento della pensione e sono deducibili entro il tetto massimo annuale di 5.164,57 euro. Tale limite riguarda anche i contributi dedotti per i versamenti a favore di familiari fiscalmente a carico.
Se i contributi versati al fondo pensione sforano il limite di deducibilità, le quote in eccesso vanno comunicate al fondo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stato eseguito il versamento.
Le eccezioni nel sistema di tassazione dei fondi pensione
La pensione integrativa consente vantaggiosi risparmi, grazie alla deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo pensione dal reddito indicato nella dichiarazione dei redditi. I contribuenti, quindi, avranno diritto a una diminuzione delle tasse da pagare, fino ad un massimo di 5.164,57 euro all’anno. Ci sono, tuttavia, delle deroghe.
Il limite dei 5.164,57 euro, infatti, si può eccedere in due casi:
1) per i lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007. Se, infatti, tali soggetti, durante i primi 5 anni di contribuzione, hanno fatto versamenti per un totale inferiore ai 5.164,57 euro, allora avranno diritto ad un limite maggiore per i 20 anni successivi al quinto. In questo caso, la deducibilità totale sarà pari a 746,86 euro;
2) per i dipendenti che decidono di riservare alla previdenza complementare il premio di risultato. Anche in questo caso, infatti, è possibile superare il limite massimo di 5.164,57 euro. All’interno del fondo pensione, inoltre, il premio finale non è tassato ed i rendimenti dei fondi sono assoggettati all’aliquota del 20%, rispetto a quella ordinaria del 26%, relativa alle rendite finanziarie.
Come incide l’ISEE sui fondi pensione
Un altro punto fondamentale è la relazione tra fondi pensione ed ISEE. Durante la compilazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente deve essere inserito il reddito senza sottrarre i contributi deducibili, che sono corrisposti al fondo pensione direttamente dall’iscritto. Invece, nel caso in cui sia il datore di lavoro a versare i contributi al fondo pensione, trattenendoli, saranno già decurtati dal reddito che risulta dall’ISEE e dal reddito complessivo della dichiarazione dei redditi.
Per questo motivo, in merito all’ISEE, è più conveniente che sia il datore di lavoro a trattenere i contributi da versare al fondo pensione.
Ulteriori voci da dichiarare nell’ISEE
Un’ultima questione riguarda il fatto che la posizione che si raggiunge all’interno del fondo pensione non deve essere dichiarata nel modello ISEE. Secondo il Mefop, per le prestazioni, le rendite vitalizie realizzate fino al 2006 ed i riscatti volontari acquisiti tra il 2001 e il 2006, sono sottoposte a tassazione ordinaria e, quindi, compaiono già nel modello precompilato ISEE.
Dovranno, invece, essere inserite le rendite vitalizie accumulate dal 2007, mentre non saranno indicate le liquidazioni in forma di capitale che sono tassate in via separata o sostitutiva.