Superbonus 110%: se il professionista non rispetta la scadenza, copre l’assicurazione?

Superbonus e i bonus edilizi, comportano il rispetto di una serie di obblighi in materia di polizze da parte del professionista

In virtù di quanto previsto nell’art. 2 del decreto legge n. 13 del 2022, ecco nuove misure per i professionisti dei bonus edilizi. Le novità in materia.

Superbonus 110%: se il professionista non rispetta la scadenza
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I bonus edilizi sono stati finora un successo, tanto che la loro conferma nel 2022 non stupisce affatto. Ebbene, per quanto riguarda il settore in oggetto, forse non tutti sanno che i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per asseverare gli interventi del superbonus 110%.

In particolare, grazie all’art. 2 del decreto legge n. 13 del 2022 emergono le nuove misure per i professionisti che si occupano dei bonus edilizi. Sul professionista è gravante una responsabilità legata all’adempimento degli obblighi professionali ed alle conseguenze che scaturiscono dalla violazione di detti obblighi. Egli è infatti tenuto a stipulare una polizza ad hoc per le asseverazioni. Ecco i dettagli a riguardo.

Le nuove misure per i professionisti dei bonus edilizi e Superbonus

Ad una attenta lettura del comma 2, art. 2 del citato decreto legge in materia di misure sanzionatorie per le frodi edilizie, emergono elementi interessanti. Infatti in esso è stabilito che i professionisti tecnici sono obbligati a stipulare un nuovo massimale delle polizze assicurative, per le attività di asseverazione e/o attestazione di congruità delle spese.

In particolare, la polizza deve essere adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate a carico del professionista tecnico, nell’ambito dei bonus edilizi. Ma esclusivamente in rapporto agli interventi che sfruttano la detrazione maggiorata del 110%.

Attenzione a quanto segue. Alla luce delle norme oggi vigenti, l’obbligo è rispettato da parte del professionista, in presenza di una polizza che:

  • Non implichi esclusioni per l’attività di asseverazione;
  • Preveda un massimale non al di sotto dei 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione;
  • Assicuri se in operatività di claims made, un’ultrattività corrispondente ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività corrispondente anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni compiute negli anni anteriori.

Inoltre, sempre alla luce del citato art. 2 dl 13/2022, apponendo una modifica al comma 14 art. 119 decreto legge n. 34 del 2020, oggi le polizze assicurative dei tecnici, che asseverano o che attestano i lavori, sono stipulate con un massimale corrispondente agli importi dell’intervento oggetto delle citate attestazioni e/o asseverazioni.

Seguendo queste regole in materia di responsabilità e obblighi del professionista, l’obbligo di sottoscrizione della polizza è da considerarsi rispettato da parte del tecnico.

La finalità delle nuove regole e i doveri del professionista

Le regole introdotte, come emerge anche nella relazione di accompagnamento al testo (dl 13/2022), sono mirate a rafforzare e rendere più qualificata la garanzia dell’asseverazione, imponendo che i professionisti sottoscrivano una polizza assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale corrispondente al relativo valore.

Ecco perché grazie al citato decreto legge n. 13, il legislatore ha modificato l’art. 119 del decreto legge n. 34 delle 2020, sostituendo alcune parole con altre. In particolare le precedenti parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono state sostituite con le seguenti parole: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

L’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da considerarsi adempiuto da parte del professionista, anche quando quest’ultimo abbia già firmato una polizza assicurativa per danni scaturiti da attività professionali, nel rispetto dell’art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 (sebbene adeguata con una appendice, una specifica modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore polizza ad hoc).

Considerazioni finali sulle responsabilità e obblighi del professionista

In conclusione, rimarchiamo che:

  • se l’attestazione in oggetto attiene alle spese che sfruttano la detrazione maggiorata del superbonus 110%, la polizza è specificatamente richiesta dalla legge e, dunque, la stessa deve rispondere alle indicazioni richieste;
  • se invece l’attestazione attiene ai bonus edilizi ordinari (ossia differenti dal superbonus 110%), la polizza può anche non rispondere ai contenuti sopra evidenziati, conseguendone una valutazione di mera opportunità.

Infatti, la copertura assicurativa indicata dal comma 14 dell’art. 119 decreto legge n. 34/2020 non deve intendersi una richiesta correlata alla qualifica o alla tipologia di prestazione del tecnico, ma soltanto un obbligo aggiuntivo legato alla specifica fruizione del 110% (superbonus). Ciò in quanto il citato comma 14 è incluso nell’apparato normativo delle disposizioni del superbonus 110%.

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