Nel 2022 il bonus bebè non è rinnovato per il 2022. Ma se la nascita è avvenuta nel 2021 cosa possiamo fare?
L’assegno di natalità, o bonus bebè è un contributo economico a sostegno delle famiglie con figli, anche adottati. Nel 2022 non è stato rinnovato e sostituito con l’Assegno unico e universale per figli a carico.
In un messaggio del 7 aprile l’INPS rende noto non solo i nuovi requisiti che i cittadini dei Paesi terzi non comunitari devono avere, ma anche che il bonus bebè sarà ancora erogato per un anno. Questo però solo se la nascita o l’adozione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021. Ecco nel dettaglio il messaggio.
Bonus bebè: l’INPS rivede i requisiti dei cittadini extracomunitari
Il bonus bebè entrò in vigore nel triennio 2015-2017. Poi divenne annuale fino a che nel 2022 non è stato sostituito con l’assegno unico. Quest’ultimo sostegno economico alle famiglie è entrato in vigore il 1° marzo, dopo due mesi di sperimentazione.
L’INPS nel messaggio n.1562 del 7 aprile 2022 conferma che il bonus non è stato prorogato. Si legge però che sarà garantita l’erogazione dell’assegno di natalità per le nascite e adozioni che si sono verificate nell’anno 2021. Il beneficio durerà fino al compimento dell’anno di vita del minore o del primo anno di ingresso in famiglia dopo l’adozione.
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno. E proprio su questi ultimi che si esprime la Corte Costituzionale.
Infatti, nella sentenza n.54 del 4 marzo 2022 avrebbe dichiarato incostituzionale e “irragionevole negare un’adeguata tutela anche agli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo”. Questo perché il fine dell’assegno è tutelare le famiglie che si trovano in condizioni di bisogno.
Di conseguenza, l’INPS comunica che potranno accedere alla prestazione:
- i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- i familiari titolari di carte di soggiorno;
- gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno superiore ai sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca o studio.
Infine, l’INPS scrive che dovranno essere accolte, in autotutela, anche le domande respinte per mancanza del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo