La donazione con riserva di usufrutto è prevista espressamente dal Codice Civile. Il meccanismo e i vantaggi.
La donazione con riserva di usufrutto comporta interessanti aspetti a vantaggio dello stesso donante. Ecco come funziona, che cosa dice la legge e alcuni casi pratici di rilievo.
La donazione con riserva di usufrutto è una possibilità concessa al privato, che non tutti conoscono. Di fatto è prevista dalla legge, in quanto rappresenta un utile modo per assicurare e garantire la necessità di servirsi di un bene sia esso mobile o immobile, come ad esempio una casa o un appartamento.
In altre parole, siamo innanzi ad un contratto sottoscritto dinanzi al notaio, e di solito usato dai genitori ormai anziani, che intendono anticipare la divisione del proprio patrimonio senza però perdere la disponibilità di un tetto sotto cui vivere per tutto il resto della loro vita.
Donazione con riserva di usufrutto: la guida rapida per sfruttarla
La regola è contenuta nell’art. 796 Codice Civile: “E’ permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente”.
Per questa via, anche se la proprietà del bene è ceduta dal punto di vista formale, l’utilizzo di esso resta invece ancora in capo al donante. Vediamo allora un po’ più da vicino l’istituto, onde comprenderne meglio gli effettivi vantaggi.
Donazione con riserva di usufrutto: i vantaggi
Come accennato, la donazione con riserva di usufrutto, detta anche ‘donazione con usufrutto’, rappresenta un istituto che non tutti prendono in considerazione ma che ha degli oggettivi aspetti positivi, di rilievo in particolare laddove il donante voglia disporre nuovamente della cosa donata.
I vantaggi legati a questa tipologia di donazione sono legati alla flessibilità del meccanismo. Infatti:
- Nella classica donazione ci si espropria del tutto del bene;
- Mentre nella donazione con riserva di usufrutto rilevano due distinte figure, da un lato una (donante) che gode della cosa al momento e dall’altro l’altra che ne godrà in un momento successivo (donatario).
Non solo. Il meccanismo potrebbe aver rilievo anche per la tutela dell’interesse di una terza persona, ad es. il coniuge o un parente: a questi il diritto di utilizzare una cosa sia essa mobile o immobile fino al decesso, per poi rilevare il diritto di proprietà in un momento successivo e in capo ad altra persona.
Rimarchiamo che, nel lasso di tempo in cui vale il diritto di usufrutto ad un terzo insieme alla donazione ad un altro soggetto, quest’ultimo prenderà il nome di donatario. Egli non avrà la piena proprietà ma solo la nuda proprietà, acclarata comunque dai registri immobiliari.
Donazione con riserva di usufrutto: casi pratici
Ricapitolando quanto detto finora, consideriamo i seguenti e tipici casi pratici:
- Donazione di un appartamento: gli interessati si recano dal notaio e richiedono la predisposizione un atto in cui la cosa donata è l’appartamento, donato appunto al donatario, ma con l’apposizione della citata riserva di usufrutto;
- In ipotesi di usufrutto a favore di terzi, si tratta delle circostanze in cui il donante conferisce il diritto di usufrutto ad un terzo, che deve però essere chiaramente individuabile e identificabile nell’atto del professionista. Il notaio è non a caso tenuto a controllare l’esistenza dello stesso.
Alla luce di quanto appena detto, non è possibile dunque conferire il diritto di usufrutto a terzi indeterminati.
La donazione con riserva di usufrutto è un atto unico e come tale dovrebbe essere confezionato e formalizzato dal notaio. In caso di usufrutto a favore di terzi, invece, è come se avessimo due atti: una donazione di nuda proprietà e una donazione di usufrutto al terzo.
Conclusioni
Alla luce di quanto visto finora, ci appare evidente che quando si fa una donazione con riserva di usufrutto, la proprietà dell’immobile va al donatario mentre il donante si riserva sulla propria persona l’usufrutto, vale a dire la possibilità di usare l’immobile per come ritiene opportuno, vivendoci o, se preferisce, dandolo in affitto. L’usufrutto può essere altresì conferito al terzo.
Il diritto di usufrutto può valere fino a un termine prefissato nell’atto di donazione o fino al decesso del donante (vale a dire vita natural durante).
Infine, laddove ci sia una donazione con riserva di usufrutto, i giuristi affermano che ad essere donata non è la proprietà del bene, quanto piuttosto la nuda proprietà, vale a dire la proprietà gravata dal diritto altrui di usufrutto.