Donazione in più rate per evitare il notaio, un escamotage per risparmiare ma occhio alle conseguenze

La donazione in più rate è un escamotage non così infrequente, mirato ad aggirare i costi notarili

Forse non tutti sanno che una donazione effettuata con tanti bonifici bancari è contestabile in ogni momento, se il valore totale dei bonifici non è modico.

Donazione in più rate
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 In tema di donazione, un caso pratico che merita di essere affrontato e chiarito è il seguente. Ci si potrebbe infatti domandare quali sono le conseguenze che scaturiscono da donazioni effettuate in più rate – ovvero con più bonifici – senza notaio.

Si tratta di circostanze nient’affatto remote, come la prassi ci insegna. Il meccanismo è piuttosto ingegnoso ed è frutto della volontà di aggirare le regole civilistiche in tema di rogito notarile. Vediamo allora più nel dettaglio se si può contestare una donazione fatta con molti bonifici bancari e gli eventuali rischi in gioco.

Donazione con più bonifici bancari per evitare il notaio

Lo abbiamo appena accennato. Non pochi privati cittadini che si trovano ad aver a che fare con una donazione, al fine di non fronteggiare le dovute spese del rogito, utilizzano il seguente escamotage:

  • Frammentazione della donazione in più atti, tra loro distinti anche a livello temporale;
  • Ciascun atto appare così una donazione autonoma, di valore esiguo, non intaccandone dunque così la validità (almeno in apparenza).

Chiaro che, dal punto di vista legale, è opportuno domandarsi se davvero il donante può mettere in atto una strategia del genere per evitare il notaio e i relativi costi.

Ebbene, le norme vigenti ci ricordano che una donazione può essere effettuata senza bisogno di notaio soltanto se di ‘modico valore’. In dette circostanze, è sufficiente la consegna materiale del bene o una scrittura privata, senza intervento del notaio.

Diversamente, l’atto formale del professionista è doveroso laddove siano in gioco beni di alto valore (pensiamo ad es. ad un immobile). E ciò rispetto non al valore in sé del bene, bensì rispetto alle condizioni economiche delle parti della donazione.

Pertanto serve il notaio se il bene regalato impoverisce in modo non indifferente il donante e, dall’altro lato, arricchisce il donatario. Quanto appena ricordato vale anche con riferimento alla donazione di denaro.

Donazione con bonifico, tracciabilità e scelta della suddivisione in rate

Attenzione però: la donazione con denaro deve sempre rispettare le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, varate per contrastare l’evasione fiscale.

In sintesi, se la somma donata dovesse superare le soglie di cui alla legge vigente (al momento 2.000 euro), non può essere disposto lo scambio di contanti. Piuttosto le parti dovranno avvalersi del sistema di pagamento tracciabile, come appunto un bonifico o un assegno non trasferibile.

Tornando al quesito iniziale, è proprio la giurisprudenza che nuovamente chiarisce quelli che sono gli obblighi dei privati in materia civilistica. Ebbene, secondo una recentissima sentenza di tribunale, quando più bonifici siano effettuati per dare luogo ad una donazione:

  • è necessario procedere con l’atto notarile se il loro valore totale è ‘non modico’;
  • e ciò anche se singolarmente presi, siano invece di importo esiguo.

In buona sostanza, il singolo bonifico non può considerarsi in modo isolato da ciascuno degli altri e, perciò, trattandosi di un importo di consistente entità, è necessario il rogito del notaio, applicato per le donazioni di non modico valore.

Al fine di stabilire se le distinte donazioni con bonifico adempiano a un “disegno unitario” di compiere una sola donazione di importo rilevante, la giurisprudenza indica altresì che è possibile valutare una serie di elementi, quali il volume delle somme e gli intervalli di tempo tra un bonifico e l’altro.

Donazione con bonifico, nullità dell’atto ed eventuale causa civile

Alla luce di quanto detto finora, in mancanza dell’atto notarile nelle circostanze in cui esso è necessario, la conseguenza è che tutte le singole donazioni sono da ritenersi non valide e dunque nulle.

In termini pratici, esse potranno:

  • Essere oggetto di revoca a da parte del donante, giacché l’eventuale scrittura privata sottoscritta dalle parti non ha rilievo;
  • Essere oggetto di impugnazione da parte di tutti coloro che ne abbiano un effettivo interesse.

Ricordiamo infine che al fine di contestare la donazione nulla, ovvero svolta in mancanza di atto pubblico notarile, è obbligatorio che l’interessato dia luogo ad una causa civile servendosi di un avvocato esperto in materia di donazioni. La causa servirà ad accertare l’effettiva nullità della donazione. Quest’ultima, in quanto nulla per assenza dell’atto notarile, può essere contestata in ogni momento, senza alcun limite di tempo.

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