In tema di assegno sociale sostitutivo, la Suprema Corte ha emesso sentenze che sottolineano i diritti dell’invalido.
Secondo la tesi della Corte di Cassazione, la trasformazione in assegno sociale sostitutivo ha luogo anche se non è stato pagato neanche un rateo di invalidità. I dettagli
Come ben noto, tutti i cittadini che conseguono percepiscono la pensione di inabilità civile o l’assegno mensile di assistenza hanno diritto a ricevere quello che prende il nome di assegno sociale sostitutivo, a cominciare dal 67° anno di età.
In particolare, uno dei requisiti tipici di quest’ultimo è rappresentato dal fatto che il soggetto sia titolare di una prestazione di invalidità civile all’età di 65 anni. Attenzione: il citato requisito anagrafico, nel corso di questi ultimi anni, è stato corretto al rialzo a seguito della Legge Fornero, che ha aumentato l’età pensionabile. Conseguenza di ciò è stata che dal 2012 si è passati a 66 anni, dal 2013 a 66 anni e 3 mesi, dal 2016 a 66 anni e 7 mesi, e dal 2019 si è giunti appunto ai citati 67 anni.
Ebbene, la trasformazione in assegno sociale sostitutivo è effettuata d’ufficio da parte dell’Inps senza, dunque alcuna iniziativa ad hoc dell’invalido. Il quesito è tuttavia il seguente: cosa succede se l’invalido fa domanda mirata alla concessione dell’invalidità civile proprio poco prima del raggiungimento dell’età limite appena citata? Scopriamolo di seguito.
Assegno sociale sostitutivo, requisiti e orientamento dell‘Inps
Rispondere alla domanda appena formulata appare interessante in considerazione del fatto che, nelle circostanze appena esposte, anche laddove l’interessato soddisfi tutti i requisiti per la concessione dell’invalidità civile, emerge il problema se gli possa essere riconosciuto il diritto all’assegno sociale sostitutivo.
Un caso concreto potrebbe essere quello di chi si ammali e faccia domanda di accertamento dell’invalidità civile, solo pochi giorni prima del compimento dei 67 anni. Ebbene, nella prassi è accaduto che – posto che le prestazioni di invalidità civile decorrono dal primo giorno del mese posteriore a quello del perfezionamento di tutti i requisiti amministrativi – l’Istituto di previdenza abbia detto no alla corresponsione dell’assegno sociale sostitutivo.
In base al ragionamento Inps, detta persona il mese successivo avrebbe avuto un’età al di sopra del limite dei 67 anni (pur di pochi giorni) e, conseguentemente, non avrebbe potuto avvalersi della trasformazione della prestazione di invalidità civile.
L’Istituto ha fatto notare che, in casi come questo, il soggetto non era risultava titolare della prestazione di invalidità allo scoccare del 67° anno.
In considerazione di ciò, nessun rilievo poteva peraltro darsi al fatto che, per questioni contabili e perciò non imputabili alla persona, la prestazione poteva trovare decorrenza esclusivamente a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, pur con tutti gli altri requisiti. Ma detto ragionamento dell’Inps è stato bocciato dalla Cassazione.
La Cassazione ribalta la tesi Inps
A favore del privato cittadino con problemi di invalidità, è certamente la giurisprudenza della Suprema Corte. Infatti in più sentenze la Cassazione ha rimarcato il principio per cui “ove gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità civile siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data (come nell’ipotesi in esame), la sostituzione della pensione di inabilità civile con la pensione sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno (ora 67 anni), anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità civile e si debba corrispondere direttamente la pensione (ora assegno) sociale” sostitutivo.
Non vi sono dubbi a riguardo, il provvedimento è favorevole all’invalido, al quale non può essere negata la trasformazione in assegno sociale nelle circostanze nelle quali all’età per la vecchiaia abbia conseguito tutti i requisiti costitutivi e effettuato regolarmente la domanda amministrativa.
Insomma, secondo la tesi della Cassazione:
- se gli elementi costitutivi del diritto sono ottenuti prima dell’età limite (67 anni in questo caso);
- ciò che deve ancora aver luogo è solo la decorrenza del trattamento economico, posticipata dalle norme vigenti al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
- la trasformazione della pensione di invalidità civile può comunque verificarsi.
In conclusione, alla luce di questa giurisprudenza, all’invalido del caso concreto affrontato da questo giudice è stata data piena libertà di formulare un’istanza di riesame, conseguendo finalmente l’assegno sociale sostitutivo.