L’assegno di invalidità, erogato dall’INPS, spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
Non solo. È necessario che il lavoratore abbia un’infermità mentale o fisica che riduce la loro capacità lavorativa. Però l’infermità non deve dipendere da cause di servizio e deve essere accertata da una commissione medica dell’INPS.
Però non è noto a molti che assegno di invalidità può essere trasformato in pensione di vecchiaia in quanto non è definitivo.
L’assegno di invalidità può essere trasformato in pensione di vecchiaia? La risposta non lascia dubbi
Un lavoratore per ottenere l’assegno di invalidità deve avere determinati requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- invalidità civile riconosciuta da una commissione medica INPS compresa tra il 74 e il 99%;
- contributi versati da almeno cinque anni. Di questi, però, almeno tre versati devono essere stati versati nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.
L’assegno di invalidità non è un beneficio definitivo e per tale motivo può essere trasformato in pensione di vecchiaia. Ma quando? Al momento del raggiungimento dell’età della pensione.
Il passaggio può avvenire in automatico se il lavoratore è in possesso dei necessari contributi previsti per la pensione. Attualmente, tali contributi sono pari a 20 anni. Invece, al lavoratore che, durante l’erogazione dell’assegno di invalidità, non ha lavorato, spetta la contribuzione figurativa utile per raggiungere il diritto alla pensione.
Trattenute e riduzioni
La pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore all’assegno di invalidità, anche se, secondo la legge, questo subirà un taglio nell’importo. Infatti, il lavoratore che continua a lavorare e supera un reddito specifico, avrà una riduzione dell’assegno di invalidità pari al:
- 50%, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo;
- 25%, se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo.
Comunque sia, potrà subire anche un secondo taglio, qualora superi il trattamento minimo. Ma tutto dipenderà dall’anzianità dei contributi. Ad esempio, con 40 anni di contributi non è prevista nessuna trattenuta in più. Diversamente, con meno di 40 anni di contributi la riduzione dell’assegno dipende dalla tipologia dei redditi del lavoratore.
Infatti, se si tratta di lavoro dipendente la trattenuta è del 50% dell’importo eccedente il trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi, invece, la trattenuta sulla quota eccedente del trattamento minimo sarà del 30%.
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