Cambia la cessione del credito di imposta sul Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi. Si tratta della possibilità di una quarta cessione. Ma chi può beneficarne?
Una novità molto importante introdotta dal Decreto Energia è la previsione di una quarta cessione del credito, per coloro che effettuano interventi edilizi, oltre alle tre già concesse. L’emendamento al Decreto Energia presentato al Senato, però, specifica che solamente le banche possono concedere il credito di imposta per la quarta volta. Inoltre, è necessario che colui che intende usufruire dei vantaggi del Superbonus 110% o degli altri bonus edilizi, abbia aperto un conto corrente presso la banca in questione.
Quali sono, dunque, tutte le novità legate a questa quarta cessione?
Cessione del credito: è possibile anche per la quarta volta
Il Decreto Energia ha introdotto rilevanti innovazioni anche nell’ambito della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edilizi. L’art. 29- bis del Decreto, infatti, ammette una quarta cessione dei crediti.
Dopo la discussione in Senato dello scorso 11 aprile, è stata prevista la possibilità esclusivamente per le banche (e, dunque, non anche per le assicurazioni e gli intermediari finanziari) di concedere una cessione ulteriore, successiva alle prime tre. La condizione fondamentale, però, è che l’interessato sia correntista presso l’istituto di credito.
Si attende, in ogni caso, la versione definitiva della legge.
Requisiti per la quarta cessione del credito
La legge, tuttavia, prevede delle importanti limitazioni per poter accedere a questa nuova cessione. In base alla normativa vigente, infatti:
- la prima cessione del credito di imposta può riguardare chiunque ne faccia richiesta, senza vincoli;
- la seconda e la terza cessione possono essere concesse soltanto ai soggetti “a regime controllato”, cioè solo a banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari iscritti all’albo;
- la quarta cessione può realizzarsi solo attraverso il trasferimento del credito di imposta dalla banca ad un soggetto che abbia stipulato con la stessa un contratto di conto corrente. È, dunque, necessario che l’interessato (persona fisica, impresa o professionista) sia un correntista della banca presso la quale si richiede la cessione. Inoltre, la quarta cessione può aversi solo esaurite le prime tre cessioni.
Nuova disciplina relativa alla responsabilità solidale
La previsione dell’obbligatorietà del contratto di conto corrente è parsa la più adatta, perché permetterebbe una maggiore circolarità della moneta fiscale, proprio grazie al trasferimento del credito dalla banca ai propri clienti. Contemporaneamente, tale sistema consentirebbe alle banche di non avere una mole eccessiva di lavoro e di poter compiere sempre nuove cessioni.
Non è, invece, prevista la responsabilità solidale della quarta cessione del credito. In una prima bozza del provvedimento, in realtà, tale meccanismo era contemplato. In cosa consisteva? Si trattava di una restrizione in base alla quale la banca ed il titolare della prima detrazione erano responsabili solidali. Tale circostanza avrebbe avuto delle ripercussioni anche su futuri ed eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle operazioni effettuate nei confronti del destinatario della prima detrazione fiscale. Per tale motivo, questa opzione è stata scartata, evitando anche inutili difficoltà alle banche al momento dell’accettazione del credito.