I dipendenti pubblici ricevono il TFS o TFR in tre rate e in tempi diversi a seconda della cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori del pubblico impiego che hanno aderito a Quota 100 dovranno considerare un aspetto molto importante che riguarda lo slittamento dei tempi di pagamento del trattamento di fine servizio o fine rapporto, chiamata anche ‘buonuscita’.
Per i dipendenti pubblici che sono usciti dal lavoro con la pensione Quota 100 a 62 anni con 38 anni di contributi dal 1° agosto 2019, il decreto-legge n. 4/2019 all’articolo 23 comma 1, prevede dei termini temporali per la fruizione del TFS. Infatti, essi partono dal momento in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata (art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201).
A tal proposito un Lettore ha inviato un quesito agli Esperti di InformazioneOggi: “Salve. Ho aderito a Quota 100. Vorrei dei chiarimenti sull’erogazione del TFS e su cosa fare se l’importo non corrisponde. Grazie”.
Liquidazione TFS o TFR: tempi e modalità
La liquidazione del TFS (trattamento di fine servizio) per i dipendenti pubblici avviene in base alla tipologia della cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico:
- coloro che cessano l’attività per accedere alla pensione di vecchiaia o raggiunti i limiti di età, devono attendere un fattore temporale di 12 mesi+ 90 giorni (disbrigo pratica INPS);
- coloro che accedono al pensionamento anticipato (42 e 10 mesi di contributi se uomini e 41 e 0 mesi se donne) o presentano le dimissioni volontarie, devono attendere un fattore temporale di 24 mesi + 90 giorni (disbrigo pratica INPS);
- per chi esce dal lavoro con Quota 100, dovrà attendere il raggiungimento della pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata (art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201) per la liquidazione del trattamento di fine servizio o fine rapporto.
In pratica, secondo queste regole, il dipendente che accede alla pensione Quota 100, ad esempio con 62 anni e 6 mesi di età e 38 anni e 6 mesi di contributi (sei mesi sono determinati dalla finestra mobile), riceverà la prima rata TFS o di TFR, dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece, la seconda rata dopo dodici mesi dalla prima, mentre la terza rata dodici mesi dopo la seconda.
Rate e importi
I dipendenti pubblici sono soggetti al meccanismo della rateizzazione del TFS o TFR, nel modo seguente:
a) prima rata o unica rata nel caso il valore da ricevere al lordo delle trattenute fiscali sia pari o inferiore a 50mila euro;
b) seconda rata quando l’ammontare sia superiore a 50mila euro e inferiore a 100milauero;
c) terza e ultima rata quando l’ammonta supera i 100mila euro.
Quindi, il primo importo erogato sarà pari a 50mila; il secondo importo erogato sarà pari a 50mila o l’importo residuo; il terzo importo erogato sarà la differenza fra la prima e la seconda rata e corrisponderà all’ammontare residuo.
Ricorso amministrativo pensionistico
Il ricorso amministrativo pensionistico è utilizzabile dai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione per il TFS o TFS e assicurazione Sociale Vita.
Il pensionato che ritiene, come nel caso esaminato, di aver subito un errore da parte dell’INPS può attivare la tutela amministrativa specificando i motivi in modo chiaro per cui si oppone.
In linea generale, il ricorso deve essere presentare entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento da impugnare. È possibile presentare il ricorso sul portale dell’INPS online al servizio dedicato oppure tramite un patronato.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com