L’anticipo TFS o TFR spetta ai lavoratori al termine del rapporto di lavoro. Può essere considerato un’indennità di buonuscita anticipata.
Il TFS o il TFR sono trattamenti di fine servizio o lavoro. L’anticipo può essere richiesto per percepire una parte o l’intera indennità maturata, ma non ancora liquidata. Attenzione però perché l’anticipo del TFS non è sempre possibile.
I dipendenti del pubblico impiego percepiscono la liquidazione TFS in modalità posticipata, ma possono fare richiesta dell’anticipo fino a 45.000 euro tramite finanziamento a costo agevolato.
Anticipo TFS o TFR: finanziamento
Si tratta di un vero e proprio finanziamento. Il lavoratore cede il credito alle banche e riscuote subito la quota aspettante. Ma non è gratuito perché c’è un costo da sostenere. Il decreto-legge n.4/2019 ha stabilito uno spread pari allo 0,40% che dovrà essere applicato al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici. Il pensionato dovrà pagare gli interessi che saranno detratti dalla somma spettante e calcolata con il regime di capitalizzazione semplice.
Beneficiari
Possono accedere all’anticipo del TFS o TFR esclusivamente i lavoratori che sono in pensionamento con la pensiona anticipata, pensione di vecchiaia, Quota 100 (richiesta entro il 2021), Quota 102 (valida solo per il 2022) e l’anticipata contributiva.
Il valore massimo richiedibile è di 45mila euro netti. Da questo valore o somma inferiore (se l’importo del TFS o TFR da percepire è inferiore) saranno detratti gli interessi a carico del lavoratore.
Detassazione
Il costo a carico del lavoratore viene scontato in parte dalla detassazione come previsto dal decreto-legge n.4/2019. Bisogna considerare che per ogni anno di differimento dall’erogazione del trattamento di fine servizio o fine rapporto rispetto all’accesso al pensionamento subentra un meccanismo di riduzione della tassazione che parte da una riduzione di circa 1,5 punti percentuali fino ad arrivare a un massimo di 7,5 punti percentuali per il pagamento decorsi sessanta mesi o di più.
La detassazione opera su un imponibile fiscale di 50mila euro. Quindi, chi accede alla pensione di vecchiaia ha un differimento di dodici mesi per la prima rata di TFS (50.000 euro lordi). Invece coloro che accedono alla pensione anticipata o contributiva il differimento è di ventiquattro mesi.
Il nodo più difficile è per coloro che hanno aderito alla pensione Quota 100. Questo perché i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto o fine servizio, decorrono dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per chiarire quest’ultimo aspetto, esponiamo due esempi elaborati dal Sole 24ore che evidenziano gli effetti contrapposti sugli interessi applicati e la detassazione del costo.
In pensione con Quota 100 e anticipo TFS
Il primo caso esamina un dipendente di ente locale con un’età anagrafica di 62 anni e 9 mesi in pensione con Quota 100 il 31 dicembre 2020. Il dipendente maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 6 mesi, il 30 settembre 2025. La prima rata del TFS la incassa dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia, quindi a ottobre 2026.
Valore TFS spettante: € 47.696,95.
TFS netto sottoposto a detassazione: prima rata 47.179, 03 euro; seconda rata 1.938,99 euro.
Domanda di anticipo richiesto alla banca: massimo 45mila euro.
Tasso di interesse applicato: 0,492%+0,40%=0,892%.
Interessi a carico del lavoratore fino al 31 dicembre 2026: 2.408,40 euro.
Importo anticipato erogato al netto interesse: 42.591,60 euro.
Importo TFS pagato dall’INPS direttamente al dipendente: prima rata 2.179,03; seconda rata 1.938,99. Totale compressivo percepito € 46.709,63.
In pensione anticipata con 42 e 10 mesi e TFS
Dipendente di ente locale che accede alla pensione anticipata con 63 anni di età e 43 anni e 1 mese di contributi al 30 settembre 2020. Incassa la prima rata del TFS tra ottobre e dicembre 2022. In questo caso il tasso di interesse applicato è quello più basso previsto dalla normativa.
TFS spettate netto: 116.312,20 euro.
TFS netto con detassazione con prima rata di 45.066,34 euro; seconda rata 45.436,37 euro; terza rata 27.852,01 euro. Per un totale di 118.354,72 euro.
Anticipo richiesto di 45mila euro.
Tasso di interesse applicato: -0,083%+0,40%=0,400%.
Interessi fino al 31 dicembre 2020: -405 euro.
Importo erogato dalla banca: pari ad 44.595 euro.
TFS pagato dall’INPS al dipendente: prima rata 44.661,34 euro; seconda rata 45.436,37 euro; terza rata 27.852,01 euro. Totale complessivo percepito: 117.949,72 euro.