Gli aderenti al Fondo casalinghe possono contare sul trattamento pensionistico di vecchiaia e inabilità, ma occhio alle norme da seguire.
L’ente di previdenza versa, a favore degli iscritti al Fondo casalinghe e casalinghi, la pensione di vecchiaia e la pensione di inabilità. Tuttavia per ottenere dette erogazioni, l’interessato deve rispettare specifici requisiti.
Forse non tutti sanno che il Fondo casalinghe e casalinghi consiste in un fondo di previdenza istituito il primo gennaio 1997, mirato alle persone che compiono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari. Ebbene, l’istituto di previdenza versa a favore degli iscritti ad esso la pensione di vecchiaia e la pensione di inabilità.
Di seguito vogliamo fare chiarezza su queste due pensioni attribuite agli iscritti al Fondo, focalizzandoci su requisiti e vantaggi.
Fondo casalinghe e pensione: quali sono i requisiti generali?
Al fine di poter godere dei trattamenti pensionistici di cui sopra, tutti gli interessati e le interessate debbono anzitutto rispettare i seguenti step:
- obbligo di iscrizione all’Inail per i componenti del nucleo familiare di età inclusa fra i 18 e i 65 anni compiuti che compiono, in maniera esclusiva e non occasionale, senza vincolo di subordinazione e senza essere pagati o retribuiti attività in campo domestico;
- dette attività sono rivolte alla cura del proprio nucleo familiare;
- per queste attività non sussiste alcun contratto di lavoro;
- non titolarità della pensione diretta;
- divieto di essere impiegati in lavori esterni di ambito dipendente o autonomo.
In buona sostanza, coloro che vogliono incassare dette pensioni debbono lavorare in famiglia – senza ottenere per detti lavori, alcun compenso. E debbono rispettare tutti i requisiti sopra indicati.
Ricordiamo altresì che la più importante caratteristica del Fondo casalinghe e casalinghi è la sua libera adesione, perciò è permessa la discrezionale scelta dell’interessato.
Fondo casalinghe e pensione di vecchiaia: il meccanismo
Sulla scorta di quanto sopra precisato, la pensione di vecchiaia:
- scatta a cominciare dal 57° anno di età;
- ma a patto che siano stati versati almeno 5 anni (pari a 60 mesi) di contributi;
- è erogata soltanto se l’importo maturato è almeno equivalente all’ammontare dell’assegno sociale, maggiorato del 20%. Le norme vigenti specificano altresì che è possibile prescindere dal requisito di detto importo esclusivamente una volta compiuti i 65 anni di età.
Inoltre ricordiamo che in riferimento alla pensione di vecchiaia secondo queste regole, non è prevista comunque la concessione della pensione ai superstiti in caso di decesso del percettore e l’importo è individuato in base al criterio di calcolo contributivo.
Pensione di inabilità: il meccanismo
Come accennato all’inizio, l’istituto di previdenza versa altresì agli iscritti e alle iscritte al Fondo casalinghe e casalinghi la cd. pensione di inabilità.
Anche con riferimento a questa erogazione, sono tuttavia necessari alcuni requisiti ad hoc. Eccoli di seguito in sintesi:
- almeno 5 anni di contribuzione effettuata, al di là dell’età anagrafica;
- a patto che sia scattata l’assoluta e permanente impossibilità a compiere ogni attività lavorativa (condizione di inabilità).
Attenzione però: la prestazione in oggetto non è soggetta alla maggiorazione del 20%, come invece visto sopra con riferimento alla pensione di vecchiaia.
Anche in questo caso non è prevista reversibilità a favore dei superstiti.
Alcune precisazioni sulla contribuzione
Rimarchiamo a questo punto che la pensione per le casalinghe dipende dai versamenti volontari ed è formata di fatto dai contributi dell’iscritto. I contributi sono dunque completamente liberi in quanto ad importo, ma è pur vero che le norme vigenti hanno indicato un minimo di almeno circa 25,82 euro per il riconoscimento da parte dell’ente di previdenza di un mese intero di contributi. Laddove, nell’anno solare, fosse versato un importo totale al di sotto di detta cifra, non sarà riconosciuto alcun contributo mensile ai fini del diritto alla pensione in oggetto.
Lo rimarchiamo: proprio come c’è libertà nell’aderire o meno al Fondo, è altrettanto libera l’entità del contributo che può essere versato – e ciò vale con riferimento ad ambo le pensioni citate. Agli aderenti è dunque garantito un certo margine di scelta.
Ricordiamo infine che la domanda, sia per la pensione di inabilità che per la pensione di vecchiaia, deve essere effettuata soltanto in formato digitale, servendosi dei servizi ad hoc inclusi nel sito web ufficiale dell’Inps.