Il Superbonus 110% comporta una serie di questioni pratiche che meritano chiarimenti. Come ad es. in tema di Iva agevolata.
La novità in tema di riclassificazione degli interventi da ristrutturazione edilizia a manutenzione straordinaria ha prodotto anche una variazione della norma valevole per l’Iva agevolata del 10%. Alcune precisazioni a riguardo
Come è ben noto il Superbonus consiste in una detrazione fiscale pari al 110% sulle spese effettuate per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorare l’efficienza energetici degli stessi. Detto meccanismo è stato originariamente incluso nel Decreto Rilancio ed è stato caratterizzato finora da un vero e proprio boom di utilizzi.
Le norme in materia consentono di ottenere il Superbonus 110% a titolo di contributo anticipato, sottoforma di sconto da parte dei fornitori di beni o servizi o di cessione del credito, che corrisponde alla detrazione altrimenti valevole.
Ricordiamo altresì che a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, onde impedire il verificarsi di frodi fiscali, sono stati presi dei provvedimenti nei confronti del complesso dei bonus edilizi, tra cui anche il Superbonus che qui interessa.
In riferimento ad esso vogliamo infatti chiarire per quali lavori l’Iva è ridotta al 10% e in quali no. Non dimentichiamo che la recente riclassificazione degli interventi da ristrutturazione edilizia a manutenzione straordinaria ha implicato anche una modifica della norma da considerare al fine di applicare l’Iva del 10%, al posto di quella ordinaria. I dettagli in proposito.
Superbonus e aliquota Iva del 10%: quali sono i ‘beni significativi’?
In materia di lavori edili agevolati con il Superbonus – da includere tra le manutenzioni straordinarie – vale l’aliquota Iva del 10%, ma attenzione alla norma di riferimento. Infatti non è la voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72 di disciplina dell’imposta sul valore aggiunto: essa peraltro porterebbe all’applicazione dell’Iva al 10% in modo ‘estensivo’.
Piuttosto rileva l’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000). Detta disposizione di fatto indica dei limiti da rispettare in relazione ai beni significativi (come ad es. la caldaia).
Non possiamo altresì dimenticare che tra le voci di spesa che vanno ad incidere sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, ha un posto di primo piano l’Iva sui materiali e su alcuni prodotti finiti di assoluta importanza, definiti dal legislatore “beni significativi”. Per detti interventi è possibile sfruttare l’aliquota Iva ridotta.
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999. Essi sono i seguenti:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Superbonus 110% e Iva agevolata: cosa cambia con la nuova riclassificazione degli interventi
La citata riclassificazione degli interventi legati al Superbonus 110% tra quelli considerati di manutenzione straordinaria, prevista dal primo giugno 2021, ha inteso impedire che detti interventi fossero inclusi tra quelli di ristrutturazione edilizia. Per questa via la conseguenza è stata il venir meno dell’obbligo dell’attestazione dello stato legittimo ex art. 9-bis del Dpr n. 380 del 2001.
Lo ribadiamo: la nuova riclassificazione degli interventi da ristrutturazione edilizia a manutenzione straordinaria ha determinato altresì una variazione della norma da applicare per usufruire dell’Iva del 10%, al posto di quella ordinaria. Ricordiamo infatti che per quanto riguarda le ristrutturazioni, l’aliquota Iva del 10% derivava dalla voce n. 127 quaterdecies, invece per le manutenzioni straordinarie è legata alla suddetta legge n. 488 del 1999, che peraltro limita i cd. beni significativi.
In particolare sui beni significativi (come ad es. la caldaia), l’Iva agevolata del 10% vale soltanto fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e degli altri beni finiti non significativi, i quali hanno un’autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.
Cilas e Scia: alcune ulteriori precisazioni di rilievo
Dal primo giugno dello scorso anno tutti gli interventi che possono beneficiare del Superbonus del 110% rappresentano:
- manutenzione straordinaria (con comunicazione asseverata di inizio lavori semplificata – Cilas);
- tranne per gli interventi di demolizione e ricostruzione (con segnalazione certificata di inizio attività – Scia).
Soltanto se l’intervento in oggetto attiene al contempo al Superbonus e a lavori diversi, per l’intero intervento gli interessati dovranno fare riferimento al regime amministrativo ordinario. Ne consegue che, a seconda dei casi, l’interessato deve presentare anche contemporaneamente una Scia o un permesso di costruire e la Cilas per il Superbonus 110%.
Infine per gli interventi correlati al Superbonus 110% e già cominciati al 30 maggio 2021, in forza di diversi procedimenti edilizi (ad esempio, una Scia), è altresì possibile continuare con l’iter già in essere oppure con la presentazione della nuova comunicazione asseverata – Superbonus 110%. In dette circostanze, le norme vigenti suggeriscono che si può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti (allegati Cilas).