Da aprile, i cittadini stanno ricevendo le multe per la mancata somministrazione del vaccino. È possibile fare ricorso? Tutti i dettagli della normativa.
Dallo scorso mese, circa 600mila cittadini ultracinquantenni stanno ricevendo gli avvisi per il pagamento della multa, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli interessati sono no vax e soggetti che non hanno terminato il ciclo vaccinale con la terza dose. La sanzione ammonta a 100 euro.
Ci sono, tuttavia, delle eccezioni. Analizziamo le ipotesi in cui scatta l’obbligo al vaccino e al pagamento della multa e quelle, al contrario, nelle quali è possibile presentare ricorso.
Vaccino: quali soggetti vengono multati?
In merito ai problemi relativi alle sanzioni legate alla terza dose di vaccino, una Lettrice ha posto il seguente quesito:
“Buongiorno, ho ricevuto una multa di 100 euro perché ho fatto la terza dose di vaccino tre giorni dopo la scadenza stabilita per gli over 50. Sono iscritta a un ordine professionale, ma non esercito la libera professione. Posso presentare ricorso e non pagare la multa? Grazie anticipatamente.”
La multa di 100 euro riguarda non solo i cittadini no vax ma anche coloro che hanno provveduto alla somministrazione di una o due dosi o della terza in ritardo, dopo la scadenza del Green Pass.
Dal 1° febbraio 2022, infatti, il Governo ha deciso per l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro il 15 giugno 2022 (termine di cessazione dell’obbligo). In caso contrario, saranno costretti al pagamento di una sanzione una tantum di 100 euro.
Il decreto del 7 gennaio 2022 stabilisce che sono obbligati al vaccino anti- Covid coloro che, al 1° febbraio 2022 non:
- sono stati sottoposti ad alcuna dose;
- hanno completato il ciclo primario;
- hanno effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, entro la data di scadenza del Green Pass.
In che modo avvengono i controlli
I controlli sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati anagrafici e sanitari degli ultracinquantenni. In pratica, tramite la tessera sanitaria, si confrontano le identità con quelle delle banca dati dell’anagrafe vaccinale, che conserva tutte le notizie relativi a coloro che si sono vaccinati, in base alle dosi ricevute. Con questa tecnica, è possibile individuare chi non si è vaccinato o chi non ha completato il ciclo vaccinale o lo ha fatto in ritardo.
Una volta ricavati i nominativi, l’Agenzia delle Entrate provvede ad emanare le sanzioni, che vengono recapitate direttamente a domicilio.
Ci sono, però, dei soggetti esentati dal vaccino. Si tratta dei casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore».
Come presentare ricorso e non pagare la multa
Anche coloro che sono esenti dall’obbligo vaccinale potrebbero ricevere la multa. In questo caso, entro 10 giorni deve essere presentato all’Asl il certificato che attesta i motivi dell’esenzione. Se, in seguito ai controlli, l’Azienda Sanitaria riterrà legittima la sanzione, allora l’interessato riceverà la lettera di addebito dal parte dell’Agenzia delle Entrate, entro 180 giorni.
In ogni caso, il trasgressore ha a disposizione 60 giorni di tempo per pagare la multa o 30 giorni di tempo per avanzare ricorso al Giudice di pace. Qualora il Giudice respingesse il ricorso, il cittadino potrebbe essere obbligato a versare sia l’importo della sanzione sia quello relativo alle spese legali di giudizio.
Se, infine, entro 6 mesi si riceve una cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento il Fisco procederà al recupero forzoso.
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Obbligo vaccinale per i lavoratori: per quali categorie è previsto
Si ricorda che è obbligatoria la somministrazione della prima dose del vaccino e delle successive di richiamo per delle specifiche categorie di soggetti. Tale provvedimento si è reso necessario negli scorsi mesi per tentare di contrastare, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la diffusione dell’epidemia. Nel caso specifico dei lavoratori, l’obbligo vaccinale sussiste per tali categorie:
- personale scolastico;
- dipendenti del settore della Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e della Polizia Locale;
- personale impiegato presso le strutture sanitarie e sociosanitarie ;
- personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, presso gli istituti penitenziari per adulti e minori.
Il vaccino, dunque, è fondamentale se si intende continuare a lavorare. In caso contrario, infatti, scatta la sospensione, durante la quale non viene percepita alcuna retribuzione.
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