In tema di pagamento della TARI o tassa sui rifiuti, una questione pratica attiene a chi deve pagarla. I dettagli.
In materia di contratti di affitto e pagamento della TARI, una domanda interessante attiene all’eventuale obbligo di pagare la tassa in capo al locatore, laddove l’affittuario non la versi. Come stanno realmente le cose?
In tema di tasse e imposte, una domanda che non pochi contribuenti si saranno già posti è la seguente: se l’inquilino non paga la TARI, deve farlo il proprietario? Ovvero: il locatore è responsabile in ipotesi di affitto. per il mancato versamento della tassa sui rifiuti?
Ricordiamo subito che la TARI è dovuta da chiunque detenga, a ogni titolo, locali suscettibili di produrre rifiuti urbani – indipendentemente dal fatto che l’immobile sia abitato o meno. Ma dunque come sono articolati gli obblighi fiscali in tema di TARI e contratti di locazione? Scopriamolo di seguito.
TARI: che cos’è in breve
TARI è l’acronimo di “Tassa Rifiuti”, ossia la tassa che ha sostituito la TARES. Essa è la tassa comunale sui rifiuti mirata a finanziare tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi.
Sul piano dei soggetti obbligati a pagare la TARI, ricordiamo che essa va pagata se il contribuente possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o
- aree scoperte, ossia tutte quelle superfici senza edifici, strutture edilizie o spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso che producono rifiuti urbani e assimilati.
La tassa sui rifiuti deve essere versata da chi occupa l’immobile, ovvero locali suscettibili di produrre rifiuti urbani – al di là del fatto che sia o meno proprietario o inquilino in affitto.
In altre parole, la legge prevede che, in caso di affitto, sia tenuto a versare la Tari l’affittuario; in caso di comodato, il comodatario; in ipotesi di usufrutto, l’usufruttuario e così via. Nelle altre circostanze, sarà dunque il proprietario dell’immobile a dover pagare la TARI.
Responsabilità solidale proprietario – inquilino?
Il punto è il seguente: non di rado nella prassi tra proprietario e affittuario, emerge che quest’ultimo non paghi la tassa in oggetto all’ente locale. La conseguenza potrebbe essere l’invio dell’avviso di pagamento al locatore. Ma ci si potrebbe dunque domandare sei il meccanismo sia davvero rispettoso delle norme di legge in materia. Ovvero: il Comune può comportarsi così?
La risposta da darsi è un secco no, in quanto le norme in materia di TARI non consentono questa possibilità all’ente locale. Dal punto di vista tecnico-giuridico, non sussiste infatti quella che in gergo è chiamata ‘responsabilità solidale’. In forza di essa e dunque in presenza di più debitori, il creditore può chiedere indifferentemente il pagamento integrale all’uno o all’altro. Con la conseguenza che ognuno dei debitori è responsabile personalmente anche per l’inadempimento degli altri.
Insomma, se l’affittuario non versa il dovuto, il Comune non può tutelarsi chiedendo il versamento della tassa in capo al locatore. Questi è infatti garantito anche in ipotesi di morosità dell’inquilino.
TARI: il caso dell’affitto in nero
Ben diversa la situazione in caso di affitto in nero, ossia non dichiarato all’Agenzia delle Entrate. Essendo detto affitto non registrato, chiaro che la richiesta di pagamento della TARI sarà compiuta verso il proprietario locatore ‘in nero’, sulla scorta del fatto che l’ente locale non può ovviamente sapere chi sia l’inquilino.
Proprio in materia di pagamento TARI e affitto in nero, inoltre, il locatore non potrà rivalersi sull’inquilino giacché gli eventuali accordi sono da ritenersi nulli. D’altronde per legge la locazione non registrata è in pratica “inesistente” e improduttiva di qualsiasi effetto.
Come può tutelarsi il proprietario locatore?
In linea generale, ogni richiesta di pagamento (non dovuto) della TARI fatta pervenire al proprietario può essere oggetto di contestazione, con:
- ricorso in autotutela indirizzato direttamente in Comune;
- in mancanza di riscontro o nelle circostanze di un riscontro negativo, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per l’annullamento dell’atto fiscale emesso.
Ricordiamo infine che laddove l’immobile sia usato per lassi di tempo minori o uguali a sei mesi, per questo periodo la TARI è dovuta integralmente ed in via esclusiva da parte del proprietario.