C’è chi si domanda se l’aliquota IVA agevolata per i portatori di handicap valga anche per l‘acquisto e l’installazione di pannelli solari ed impianti fotovoltaici. Il quesito e la risposta.
In caso di installazione e acquisto di pannelli solari, si applica l’aliquota IVA agevolata per i disabili pari al 4% oppure è più alta? Ecco come stanno le cose, anche alla luce dei chiarimenti della Cassazione
In tema di agevolazioni per disabili ed IVA i quesiti di ordine pratico non mancano mai. Ciò anche in considerazione di una normativa molto articolata e complessa, e in rapporto alla quale più volte la giurisprudenza ha dato utili contributi e chiarimenti.
C’è ad esempio chi si domanda, essendo in condizione di disabilità al 100%, se – in virtù delle regole di tutela e delle agevolazioni di cui alla ben nota legge 104 – può far valere l’IVA agevolata al 4% in caso di installazione di un impianto fotovoltaico nell’abitazione di proprietà. È possibile ciò? Le regole vigenti lo consentono oppure no? Ecco di seguito la risposta a questo quesito che sicuramente interesserà non poche persone in condizione di handicap.
Aliquota IVA sui pannelli solari: i chiarimenti della Corte di Cassazione
Prima di rispondere al quesito citato, dobbiamo ricordare che tutti coloro che intendono installare un impianto fotovoltaico ad energia solare, o vogliono comprarne uno per renderlo operativo, vorranno conoscere qual è l’aliquota Iva applicata sui pannelli solari.
L’imposta sul valore aggiunto è fatta valere alla data della cessione ed incide non poco sul prezzo finale del bene, specialmente laddove tocchi l’aliquota massima – corrispondente al 22%. Tuttavia, come puntualizzato e chiarito dalla Suprema Corte, sussistono alcuni casi che permettono di usufruire dell’aliquota agevolata, in misura ridotta e contenuta al 10% del costo. Ciò ad es. vale con riferimento ai pannelli solari.
Ribaltando infatti l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha indicato che l’aliquota IVA agevolata spetta non soltanto alle cessioni per la costruzione dell’impianto fotovoltaico, ovvero a distributori e grossisti, ma anche agli utilizzatori finali. Il giudice di legittimità ha infatti acclarato il diritto degli utilizzatori finali a sfruttare l’Iva agevolata pari al 10%. Ci riferiamo ovviamente alla fase conclusiva di commercializzazione dei beni, ovvero il momento della vendita ai privati, che sfrutteranno i pannelli solari per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Per la Cassazione spicca la finalità della norma di favore, ovvero la salvaguardia ambientale tutelata dalla Costituzione. Ecco perché il beneficio dell’aliquota IVA agevolata al 10% deve intendersi rivolto a tutti gli utilizzatori finali che usano i pannelli solari per la produzione ed il consumo di energia – ottenuta rispettando l’ambiente.
IVA agevolata al 4% a favore dei disabili: vale in caso di acquisto e installazione di pannelli solari?
In linea generale, le agevolazioni Iva per i disabili spettano alle seguenti categorie di soggetti:
- ciechi e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con diminuite o impedite capacità di movimento.
L’aliquota IVA è particolarmente agevolata per i disabili, così come opportunamente indicato nella guida dell’Agenzia delle Entrate. Essa è pari al 4% e si applica in caso di acquisto di:
- automobili, nuove o usate, con specifici requisiti di cilindrata e potenza;
- mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad es. servoscala, protesi, poltrone ecc.);
- sussidi tecnici e informatici mirati a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap (ad es. modem, fax, pc ecc.).
Venendo alla domanda in apertura, alla luce delle norme vigenti, possiamo chiarire quanto segue:
- pannelli solari e fotovoltaico non prevedono particolarità a favore di coloro che possono far valere le tutele di cui alla legge 104 (disabili);
- piuttosto esistono per i beneficiari di tale legge agevolazioni in altri ambiti (come ad es. il sopra citato acquisto dell’automobile con IVA agevolata al 4%).
Ribadiamo dunque che l’IVA agevolata, rivolta ai disabili e pari al 4%, scatta per gli acquisti come ad es. l’auto o gli ausili tecnici e informatici – ma non vale per quanto attiene all’installazione e acquisto di pannelli solari. Piuttosto troveranno applicazione le indicazioni espresse dalla Corte di Cassazione, di cui al precedente paragrafo.
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