Superbonus, attenzione alla comunione dei beni: i dettagli poco noti che potrebbero garantire una doppia possibilità

Superbonus, le coppie in comunione dei beni devono conoscere alcuni dettagli della misura che potrebbero riservare loro piacevoli sorprese.

L’Agenzie delle Entrate chiarisce alcuni punti importanti del Superbonus e della comunione dei beni tra coniugi. Limiti, condizioni ma anche una doppia possibilità.

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Il Superbonus potrebbe essere richiesto due volte da una coppia in comunione dei beni. A chiarire le condizioni è l’Agenzia delle Entrate con riferimento ad uno specifico caso che ha come protagonisti due coniugi proprietari al 50% di abitazioni a prevalenza residenziale disposte su due piani e indipendenti con entrata autonoma dall’esterno. Si tratta di un edificio costituito da due unità immobiliari residenziali e una pertinenza appartenente ad una delle due unità residenziali e di un secondo edificio composto da una unità immobiliare residenziale e da un negozio con superficie residenziale superiore al 50% della superficie complessiva.

Superbonus e comunione dei beni, cosa stabilisce la normativa

Poniamo il caso che su entrambi gli edifici dovessero essere effettuati interventi trainanti di efficienza energetica e antisismici ed interventi trainati come la sostituzione degli infissi, della caldaia e la posa degli impianti fotovoltaici sulle unità immobiliari e l’installazione di un ascensore nel secondo edificio. Per identificare gli interventi ammessi al Superbonus il Legislatore inizialmente deve distinguere i lavori trainanti da quelli trainati e poi verificare il numero delle unità immobiliari su cui effettuare gli interventi. Questo perché la normativa prevede che – dove sussistono i requisiti – la detrazione verrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile sulla base del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le pertinenze. Questo anche in caso di comunione dei beni tra coniugi e, dunque, di comproprietà.

Le limitazioni da rispettare

Secondo la normativa, la comproprietà determina l’accesso alla misura solo se la superficie totale delle unità immobiliari residenziali comprese nell’edificio supera il 50%. Nella natura residenziale non rientrano le pertinenze incluse nelle unità immobiliari. Il Superbonus, poi, può essere applicato solamente a due unità immobiliari con riferimento ai lavori di efficientamento energetico. La limitazione non è correlata agli immobili ma ai proprietari interessati all’agevolazione con la conseguenza che la comproprietà diventa ininfluente nel caso della comunione dei beni. Questa definizione fa riferimento alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arti e professioni.

La percentuale del 50% deve essere superata anche nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in un condominio con 2/4 unità immobiliari con lo stesso proprietario o in comproprietà.

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