L’installazione impianti fotovoltaici è oggi assai incentivata, a seguito dei provvedimenti delle istituzioni. Ma come funziona l’accatastamento?
Grazie agli incentivi ed agevolazioni oggi previsti, l’installazione degli impianti fotovoltaici rappresenta una opportunità da non perdere. Ma gli interessati debbono rispettare gli obblighi di accatastamento?
Come noto, l’energia elettrica può essere prodotta anche da fonti pulite come ad esempio il sole. Anzi, per motivi legati alla tutela dell’ambiente, oggigiorno queste fonti godono di grande considerazione. Assume rilievo l’impianto fotovoltaico, ovvero in un impianto elettrico che sfrutta l’energia solare per generare energia elettrica ed è formato dai pannelli fotovoltaici e dall’inverter.
Installare questo tipo di impianti può però comportare alcuni quesiti pratici che meritano chiarimento e una risposta. Pensiamo appunto a chi ha fatto un impianto fotovoltaico sul terrazzo: in queste circostanze occorre riaccatastare la casa? E se sì, si determina l’aumento della rendita catastale e conseguentemente anche l’incremento dell’IMU da pagare? Scopriamolo di seguito, nel corso di questo articolo.
Impianti fotovoltaici, agevolazioni e accatastamento
Tutti coloro che stanno pensando di dotarsi di un impianto fotovoltaico per risparmiare in bolletta e contribuire al rispetto dell’ambiente, debbono o dovrebbero fare attenzione ai provvedimenti del Governo, che hanno introdotto interessanti agevolazioni a favore di chi intende introdurre nel proprio immobile un impianto di questo tipo – da accatastare sulla scorta dei requisiti di legge.
Pensiamo alle detrazioni dell’Ecobonus, che consentono di approfittare di vantaggi molto consistenti e che dunque spingeranno non pochi privati a migliorare il risparmio energetico e l’isolamento termico del proprio immobile (villetta, appartamento o immobile IACP), proprio con l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Rispondendo al quesito di apertura, chiariamo che la procedura di accatastamento dell’impianto fotovoltaico è possibile, ma non sempre. Approfondiremo tra poco questi aspetti. Di per sé l’accatastamento è il censimento di un immobile, che serve ai fini fiscali. Grazie all’accatastamento ogni immobile viene identificato, con l’attribuzione di una particolare categoria catastale.
Insomma, dopo aver messo in atto gli interventi in oggetto, il passo successivo potrebbe essere rappresentato dalla procedura di accatastamento dell’impianto fotovoltaico. In particolare, il calcolo dell’accatastamento deve essere compiuto da esperti del settore, sulla scorta delle caratteristiche dell’immobile e dei pannelli fotovoltaici.
È sempre obbligatorio l’accatastamento degli impianti fotovoltaici?
C’è una normativa che ha primario rilievo in materia ed è quella contenuta nell’art. 1 quinquies D.L. n. 44 del 2005, convertito nella legge n. 88 del 2005. In questo testo si trova scritto quanto segue: “i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale […] gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale […] anche se fisicamente non incorporati al suolo”.
In una nota di alcuni anni fa l’agenzia del Territorio ha dato alcune precisazioni in rapporto all’obbligo di accatastamento e all’intestazione degli immobili che includono impianti fotovoltaici, rimarcando che la corretta indicazione catastale è nella categoria D/1 (opifici) e la collegata rendita dev’essere individuata tenendo anche conto dei pannelli in oggetto.
Ricapitolando: è dunque sempre obbligatorio accatastare gli impianti fotovoltaici? La risposta è negativa, e ora lo spiegheremo. Vero che l’accatastamento vale sicuramente per gli impianti di grandi dimensioni, che producono energia elettrica destinata alla vendita. In altre parole, si tratta di entità catastali autonome, vale a dire quegli impianti di notevoli dimensioni come i parchi fotovoltaici. In queste circostanze l’impianto non serve ad alimentare le necessità energetiche di un’abitazione, ma a vendere energia e quindi generare guadagni. In altri casi invece non serve l’accatastamento.
Impianti fotovoltaici di ridotte dimensioni e accatastamento
Il discorso è differente qualora l’impianto fotovoltaico sia di modesta entità. In queste circostanze, non è necessario procedere ad un accatastamento autonomo e l’impianto in oggetto sarà disegnato nella scheda catastale del fabbricato in cui è inserito.
Attenzione però: nelle circostanze nelle quali l’impianto fotovoltaico sia idoneo ad aumentare il valore capitale o la reddittività ordinaria del bene principale cui accede di una percentuale corrispondente o al di sopra del 15%, la conseguenza sarà la rideterminazione della rendita catastale del fabbricato, su denuncia di variazione. Si tratta di indicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate.
Ricapitolando: non sussiste obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico su edifici e aree di pertinenza a meno che non ne accresca il valore catastale. Perciò il cittadino deve segnalare i pannelli fotovoltaici al catasto esclusivamente laddove questi aumentino il valore capitale dell’immobile (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale del 15% o maggiore. In queste circostanze, l’interessato dovrà procedere a un accatastamento dell’impianto fotovoltaico secondo le norme previste dalla legge.
Infine, la pratica di variazione catastale legata all’inserimento dei pannelli fotovoltaici, che ha portato all’aumento della rendita dell’immobile di almeno il 15%, aggiornerà di fatto sia la planimetria catastale che la rendita dell’immobile.