Bonus casa: attenzione al cantiere domestico perché scattano sanzioni assurde

È possibile ricevere controlli ispettivi anche nel cantiere domestico. Quando sono legittime tali ispezioni durante i lavori?

Una recente sentenza della Corte di Appello di Lecce ha stabilito che sono leciti anche i sopralluoghi da parte dell’Ispettorato del Lavoro presso i cantieri edili in casa. Attenzione, dunque, nel caso in cui dovessero esserci degli operai in nero, perché le ispezioni sono ammesse anche senza autorizzazioni e preavviso. La sentenza, infatti, chiarisce in quali ipotesi viene meno il “divieto di accesso ispettivo”.

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Qual è, dunque, l’interpretazione da dare alla sentenza e quando non è possibile contestare l’attività degli ispettori? Analizziamo nel dettaglio l’intera questione.

Lavori in casa: chi è a rischio ispezioni?

Le verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di solito, non possono avere luogo all’interno di una “privata dimora”, in virtù del cd. “divieto di accesso ispettivo”.  Recentemente, tuttavia, la Corte di Appello di Lecce ha chiarito quali sono i casi eccezionali nei quali gli ispettori possono intervenire anche in casa, controllando, addirittura, le zone della camera da letto, della cucina, del giardino e del bagno.

Se si stanno effettuando dei lavori in casa, infatti, l’area che costituisce il cantiere edile, anche se di proprietà privata, non può essere considerata come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività riservate. Al contrario, si tratterebbe di un luogo aperto al pubblico e, dunque, gli Ispettori del Lavoro sono autorizzati ad accedervi, senza alcun tipo di permesso specifico.

Il caso concreto

Il caso nasce nel 2016, in seguito ad una disputa tra due coniugi pugliesi ed un Ispettore del Lavoro. Quest’ultimo, infatti, dopo un controllo presso il giardino della casa privata nel quale si stavano svolgendo dei lavori edili, aveva sorpreso ben 5 operai su 6 senza regolare contratto. Dunque, i coniugi avevano ricevuto un provvedimento d’ingiunzione per il pagamento di una sanzione di 15.929 euro.

In primo grado, il Tribunale accoglie il ricorso presentato dai due richiedenti, sostenendo che la nozione di “privata dimora” si estendesse anche ad “ogni luogo in cui la persona si soffermi per compiere atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago”. E che, quindi, la violazione di tale principio coincidesse con il reato di violazione del domicilio (previsto dall’art. 614 del codice penale).

La Corte di Appello di Lecce, però, ribalta la sentenza di primo grado, dichiarando assolutamente legittima l’ordinanza dell’Ispettorato del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari dell’abitazione. La casa interessata da lavori, infatti, deve essere qualificata quale “cantiere edile” e non come “privata dimora”.

La sentenza della Corte Di Appello

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n.502/2022, ha accolto il ricorso da parte del Ministero del Lavoro e ha sancito il principio in base al quale anche i luoghi di “privata dimora” possono essere sottoposti ad ispezione. Si tratta, senza dubbio, di una pronuncia rivoluzionaria.

La decisione nasce dall’interpretazione del divieto sancito dall’articolo 13 della Legge 689/1981. Ha come obiettivo, dunque, lo scoraggiamento dell’impiego di operai in nero per lo svolgimento dei lavori edili, anche nelle abitazioni private; per tale ragione, le verifiche ispettive possono essere effettuare anche all’interno della casa.

Conclusioni: quando sono legittime le ispezioni per lavori nelle dimore private?

Per il Giudice dell’Appello, dunque, i controlli presso un cantiere edile sono legittimi perché una casa non va considerata come “privata dimora”. Quest’ultima ,infatti, diviene una zona che può essere soggetta ad eventuali ispezioni.

In altre parole, qualsiasi “cantiere edile” deve essere valutato quale area suscettibile di un eventuale controllo da parte degli organi tecnici del Comune o degli impiegati di polizia giudiziaria, tra cui gli Ispettori del Lavoro.

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