Canone RAI: il trucco per non pagarlo che non tutti conoscono

Il canone RAI deve essere pagato ogni anno da chiunque possieda una televisione. Ci sono, però, delle eccezioni.

Il canone RAI è la tassa sul possesso di apparecchi TV e deve essere pagato, una volta all’anno, da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Non è, quindi, proporzionato all’effettivo utilizzo dell’apparecchio e, per tale ragione, è stato spesso motivo di evasione da parte degli utenti.

canone rai
Foto Canva

Per garantire l’effettivo versamento dell’imposta, dunque, dal 2016, i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale pagano il canone RAI direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.

Canone RAI: quando è possibile disdire l’abbonamento?

Un Lettore ha posto il seguente quesito:

Buongiorno. Mia figlia ha acquistato un appartamento che deve essere completamente ristrutturato, e contemporaneamente, ha stipulato il contratto con l’Enel. Per quanto riguarda il canone RAI, può non pagarlo fino a quando non andrà a vivere nella nuova casa? Deve presentare qualche richiesta? Grazie in anticipo.”

Nell’ipotesi descritta dal gentile Lettore, è possibile non pagare il canone RAI presentando l’apposita Dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV e disdire, dunque, l’abbonamento. Dove è possibile reperire tale documentazione? D i seguito tutti i dettagli.

Come si compila la Dichiarazione?

I contribuenti che hanno stipulato un regolare contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono, allo stesso tempo, decidere di revocare l’abbonamento RAI. Se, infatti, non possiedono più alcun apparecchio televisivo, possono inoltrare la cd. Dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Attualmente, invece, non è più possibile disdire l’abbonamento attraverso la richiesta di suggellamento della televisione.

Leggi anche: “Legge 104 e canone RAI: come disdire in questi casi e non pagarlo più per sempre“.

Dichiarazione di non detenzione: entro quando si presenta?

La Dichiarazione di non detenzione va inoltrata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, affinché valga per tutto l’anno. Deve essere, invece, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, se non si intende pagare il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.

Ecco un esempio esemplificativo: se la Dichiarazione viene presentata dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021, allora l’esonero si applica all’intero anno 2021. Se, invece, viene presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2021, l’esonero riguarda solo il secondo semestre (da luglio a dicembre).

Nel caso in cui si continua a non detenere la televisione, la Dichiarazione sostitutiva deve essere inoltrata ogni anno, fino a quando perdura tale situazione.

Dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito: che cos’è?

La Dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito si presenta in qualsiasi momento dell’anno, per una sola volta, quando si deve comunicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone RAI.  La sua validità dipende alla data di decorrenza dei presupposti.

Se i presupposti, dunque, ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della Dichiarazione, il canone non si deve pagare dal primo semestre dell’anno. Se ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della Dichiarazione, il canone non è dovuto dal secondo semestre dell’anno. Se, invece, i presupposti ricorrono dopo il 1° luglio, il canone si smette di pagare dal primo semestre dell’anno successivo.

Come si inoltra la Dichiarazione sostitutiva?

La Dichiarazione sostitutiva può essere inoltrata attraverso:

  • l’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • gli intermediari abilitati;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata. In tal caso la documentazione deve essere sottoscritta mediante firma digitale, in base a quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale). La Dichiarazione va, poi, inviata, tramite PEC, all’indirizzo canonetv@postacertificata.rai.it;
  • la forma cartacea, tramite spedizione postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino, per plico raccomandato senza busta. È necessario allegare anche una copia di un valido documento di riconoscimento.

Se l’invio della domanda è corretto e, di conseguenza, viene accettata, l’interruzione dell’addebito del canone RAI avviene dalla prima rata successiva al ricevimento della stessa. Il contribuente, inoltre, ha sempre la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato in eccesso, tramite la richiesta rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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