Opzione Donna consiste in un utile meccanismo per pensionarsi prima, ma entro specifiche condizioni.
L’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne che prende il nome di Opzione Donna è stato prorogato anche per il 2022 con l’ultima manovra. Ecco qualche ulteriore chiarimento sul tema
Non vi sono dubbi sulla conferma per il meccanismo e i vantaggi di Opzione Donna anche nel 2022: questa forma di pensione permette alle lavoratrici di uscire dal lavoro in anticipo, a condizione di ricevere un assegno calcolato in modo totalmente contributivo – e dunque di importo più basso rispetto al calcolo tramite sistema misto. In linea generale, la decurtazione sarà tanto maggiore quanto minore è l’età anagrafica di accesso a detta forma pensionistica.
Di seguito vogliamo ricapitolare le caratteristiche clou di questo meccanismo scelto da molte donne in questi anni per uscire prima dal mondo del lavoro. Quali sono i requisiti? Cos’è il regime della finestra? Ci sono limiti di tempo all’esercizio dall’Opzione? E quali contributi rilevano? Risponderemo a queste domande di seguito, nel corso di questo articolo.
Opzione Donna: che cos’è in breve e il cd. regime della finestra
In estrema sintesi, l’Opzione Donna consiste in un trattamento pensionistico previsto per le lavoratrici dipendenti e autonome che abbiano maturato i requisiti di cui alla legge entro il 31 dicembre 2021.
Quantificato attraverso il metodo contributivo, il trattamento pensionistico Opzione Donna è stato introdotto come misura sperimentale per il periodo 2008 -2015 dalla legge n. 243 del 2004 (“Riforma pensionistica Maroni”). Il meccanismo è stato poi prorogato fino ad oggi.
I requisiti di accesso ad Opzione Donna permangono differenti per le donne che lavorano come dipendenti e per le lavoratrici autonome: per le prime servono 58 anni, mentre 59 anni sono necessari per le seconde – entro il 31 dicembre 2021. In ambo i casi occorrono 35 anni di contributi da conseguire entro la stessa data.
Da notare altresì che per Opzione Donna è operativo quello che viene chiamato regime della finestra. In base ad esso, l’assegno non sarà versato il mese posteriore alla maturazione dei requisiti, ma dopo un lasso di tempo corrispondente a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le donne che svolgono attività di lavoro autonomo.
Il diritto può essere esercitato anche successivamente alla maturazione dei requisiti
In apertura abbiamo detto che scegliere Opzione Donna significa incassare un assegno decurtato di alcuni punti percentuale rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di condizioni, con il sistema misto. In concreto, l’importo della pensione sarà comunque assai variabile e dipenderà da vari fattori: età della lavoratrice, caratteristiche di carriera, stipendio ed anzianità contributiva maturate alla data di accesso all’agevolazione.
Proprio in considerazione del vantaggio dell’anticipo e dello svantaggio della decurtazione dell’assegno, è opportuno ricordare che – se i requisiti per l’accesso al regime sperimentale sono stati maturati entro il 31 dicembre dello scorso anno – l’interessato può esercitare l’Opzione Donna in ogni momento posteriore.
La donna lavoratrice, pur in possesso dei requisiti per questo pensionamento anticipato, potrebbe infatti valutare se è possibile trovare una occupazione alternativa che gli permetta di maturare il requisito Fornero o comunque se è possibile avvalersi di altri meccanismi per andare in pensione in anticipo. Chiaro che la dilatazione dell’uscita dal mondo del lavoro implica – comunque – un incremento dell’assegno pensionistico, che non potrà non essere preso in considerazione alla lavoratrice in oggetto.
Opzione Donna: alcune precisazioni sulla contribuzione necessaria
Sopra abbiamo ricordato che il requisito contributivo prevede 35 anni di contributi regolarmente versati: ebbene, per quanto riguarda Opzione Donna, il conteggio di tutti gli anni di contributi utili per le lavoratrici subordinate del privato prevede di tener conto delle seguenti tipologie di contributi:
- obbligatoria;
- volontaria;
- da riscatto;
- figurativa;
- da ricongiunzione.
Attenzione però, in quanto vi sono le seguenti esclusioni nel conteggio dei contributi necessari:
- contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione;
- a favore delle lavoratrici non valgono gli “abbuoni” previsti per le lavoratrici madri dalla legge n. 335 del 1995, che implicano periodi di accredito figurativo in ipotesi di mancanza dal lavoro per lassi di tempo in cui le madri lavoratrici hanno svolto compiti di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età.
Pertanto non vi sono dubbi che coloro che intendono considerare l’uscita anticipata tramite Opzione Donna, dovranno attentamente valutare pro e contro della scelta.