Superbonus 110%: in arrivo provvedimenti con nuovi limiti e ritorno all’ISEE nel Decreto PNRR 2

Superbonus 110%, in previsione modifiche all’articolo 119 del Decreto Rilancio con emendamenti di conversione del Decreto PNRR 2.

Il Superbonus 110% si evolve costringendo i cittadini a conoscere nuove direttive che saranno contenute in provvedimenti di modifica decisi dal Governo.

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Una situazione complicata che rischia di diventare ancora più confusa con ulteriori modifiche e cambi di rotta. Il Superbonus 110% è stato ribaltato pochi mesi fa con l’introduzione di 16 provvedimenti di modifica urgenti per risolvere problematiche riscontrate durante il percorso, Leggi di conversione e due Leggi di Bilancio.

Ogni modifica impone ai contribuenti di informarsi sulla nuova disciplina che regola la misura per non rischiare di commettere errori e stare al passo con le decisioni del Governo non è semplice. E in periodo di perplessità e “inconvenienti” legati al Superbonus – le banche non accettano più crediti e le imprese stanno smantellando i cantieri già avviati – arrivano altre conversioni a gettare altra carne al fuoco che si traducono in aggiornamenti aggiuntivi per i cittadini, le imprese e gli Enti di controllo.

Superbonus e PNRR 2, le novità sulle conversioni

Il Decreto Legge 30 aprile 2022 numero 36 relativo all’attuazione di misure urgenti per attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza e il Decreto Legge 17 maggio 2022 con misure urgenti sulla politica energetica nazionale, la produttività delle imprese e gli investimenti hanno iniziato il percorso di conversione.

Il Decreto 50/2022, invece, è in fase avanzata e si dovrà convertire entro il 16 luglio 2022 e ha già previsto modifiche al Superbonus 110% e alla cessione del credito. Il Decreto 36/2022, invece, sembrerebbe, al momento, stabile e senza piani di modifica da apportare ma non si può sapere quali saranno le decisioni del Governo da qui a breve. Questo stesso Decreto è sotto esame al Senato con nuovi emendamenti presentati che riportano modifiche al Superbonus.

Le modifiche del Decreto 36/2022

La richiesta è di aggiungere alcuni dettagli. Il riferimento è agli acquirenti delle unità immobiliari che hanno stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile in data 30 giugno regolarmente registrato; che hanno versato acconti tramite lo sconto in fattura maturando il credito d’imposta; che hanno ottenuto la dichiarazione di termine dei lavori strutturali e il collaudo degli stessi e, in più, l’attestazione del collaudatore statico per l’asseveramento del raggiungimento della riduzione del rischio sismico e che risultano proprietari di un immobile di categoria F/4 (minimo). Questi soggetti potranno stipulare l’atto di compravendita definitivo oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 31 dicembre 2022.

Un secondo punto – l’emendamento 24.2 – chiede poi una proroga per gli Istituti Autonomi delle case popolari per utilizzare il Superbonus in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con il 110% per l’anno 2023, il 70% per l’anno 2024 e il 65% per l’anno 2025. Concludiamo con l’emendamento 24.3 per limitare il Superbonus – con riferimento agli edifici unifamiliari – alle persone fisiche con ISEE inferiore a 36 mila euro intervenendo sull’articolo 119, comma 9, lettera b del Decreto Rilancio.

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