La rateizzazione delle cartelle esattoriali preclude al contribuente la possibilità di contestare un eventuale errore con presentazione di un ricorso al giudice?
La questione che affronteremo riguarda la possibile eventualità di contestare una cartella con dilazione di pagamento richiesta per allontanare il pericolo di un pignoramento dei beni.
Il contribuente che riceve una cartella esattoriale ha una doppia possibilità, pagare l’intera somma da corrispondere entro la tempistica indicata sulla cartella stessa oppure richiedere una dilazione del pagamento in più rate. C’è, poi, una terza scelta ossia non pagare ed attendere le conseguenze del mancato versamento ma è una opzione da scartare per non rischiare grosso.
La maggior parte delle persone opta per la rateizzazione delle carte esattoriali in modo tale da ammortizzare la spesa dilazionandola nel tempo. Le nuove scadenze dovranno necessariamente essere rispettate per non perdere il diritto al frazionamento ma cosa può fare il cittadino qualora si accorgesse di un difetto di notifica della cartella?
Rateizzazione delle cartelle esattoriali, la contestazione è possibile?
Dal momento dell’arrivo di una cartella esattoriale, il cittadino tende ad affrettarsi nella richiesta di dilazione del pagamento per evitare di eccedere con i tempi e non poter più approfittare di tale opportunità. Si prendono come riferimento 60 giorni di limite massimo ma, in realtà, prima che il Fisco rendi la cartella definitiva e passi alla riscossione delle somme passerà. probabilmente, più tempo.
La fretta del contribuente è legata alla giustificabile paura di rischiare un pignoramento dei beni per il mancato versamento della somma dovuta ma non deve permettere di tralasciare un passaggio importante. Parliamo della presa visione della cartella per verificare dati e richieste. Una volta inviata l’istanza di dilazione e ricevuta l’approvazione può, infatti, non essere sempre possibile procedere con la contestazione nel momento in cui ci si accorgesse di un errore.
Distinguiamo i possibili casi, sì al ricorso
In linea generale, in caso di accordo privato tra le parti il pagamento di un debito o di parte di esso sancisce l’accettazione del debito stesso con tutte le sue condizioni. Qualora il creditore sia il Fisco, invece, le direttive sono diverse. La Giurisprudenza afferma che il pagamento anticipato di una cartella esattoriale non preclude al contribuente la possibilità di avanzare un successivo ricorso contro la stessa cartella. Esistono, comunque, della condizioni da rispettare.
Innanzitutto non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dalla notifica o qualsiasi contestazione risulterà vana. In questo arco di tempo sarà possibile, invece, avanzare ricorsi per vizi di varia natura, dall’omessa indicazione dei criteri di calcolo alla prescrizione precedente alla notifica fino alla dimenticanza dell’inserimento del responsabile del procedimento. Tanti piccoli cavilli che potrebbero annullare la cartella esattoriale e che dovranno essere verificati, dunque, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica.
Il “no” al ricorso
Diverso il caso di un vizio di notifica. La dilazione della cartella, infatti, non permette di avanzare ricorso in tal senso perché aver richiesto la rateizzazione significa aver accettato la cartella. Non è possibile chiedere la dilazione di una debito di cui non si era a conoscenza e su questa basa la Cassazione non dà la possibilità al contribuente di avanzare ricorso per un vizio di notifica.
Allo stesso modo non è consentito contestare la prescrizione del debito riguardante la mora di pagamento dato che le rate possono essere anche 72 e un’eventuale accettazione della richiesta andrebbe contro gli interessi del Fisco che concede la dilazione per un lungo periodo quando la prescrizione potrebbe essere di cinque anni.