Andare in pensione è il desiderio di ogni lavoratore e a volte è necessario anticipare l’uscita dal modo del lavoro per qualche motivo.
Le motivazioni per lasciare il lavoro in anticipo sono molte: invalidità, lavoro usurante oppure contribuzione precoce.
Ma è possibile andare in pensione in anticipo anche con una misura poco conosciuta: la RITA.
Anticipare la pensione con questa misura è possibile, ma attenzione ai requisiti
“Salve sono P.M. Ho 61 anni, compirò 62 a ottobre. Non percepisco il reddito di cittadinanza, posso percepire il contributo “sussidio” RITA? Ho lavorato dal 1981 per 20 anni in una struttura pubblica. Grazie attendo notizie”.
La Rendita integrativa temporanea anticipata, RITA appunto, è una misura che permette di andare in pensione 10 anni prima dell’età pensionabile (nel 2022 è a 67 anni). Quindi a 57 anni. Oppure, 5 anni prima, se l’età anagrafica è 62 anni.
Questa forma di pensione consente di sfruttare il capitale accumulato presso un fondo pensione o PIP. In questo modo la rendita mensile (oppure trimestrale) accompagna il lavoratore (o il disoccupato) fino al raggiungimento della pensione vera e propria.
Requisiti della RITA
La RITA prevede una pensione anticipata con questi requisiti fondamentali:
- 10 anni di anticipo, quindi, 57 anni. In questo caso bisogna essere disoccupati di lunga durata, ossia lavoratori inoccupati da almeno 24 mesi;
- 5 anni di anticipo, quindi, 62 anni se lavoratori dipendenti o autonomi;
- 20 anni di contributi di cui almeno 5 versati in un fondo pensione complementare.
Questa misura decorre dal momento in cui la domanda è accettata in base ai requisiti. Al momento della domanda il richiedente può scegliere la percentuale sul montante maturato che intende trasformare in RITA. In seguito, il fondo erogherà le prime rate sul montante reale accumulato.
A proposito della domanda, questa deve essere inviata direttamente al fondo di appartenenza utilizzando il modulo messo a disposizione. Andranno allegati anche i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- attestazione dei 20 anni di contributi. Sarà valida sia la certificazione rilasciata dell’ente previdenziale di appartenenza sia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- certificato dello stato di inoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego con la data di iscrizione alle liste di collocamento.
Risposta al quesito
In risposta al Lettore si può affermare che si può usufruire di questa misura di pensione anticipata a prescindere dal reddito di cittadinanza. Questo perché il requisito fondamentale resta l’aver versato almeno 5 anni di contributi in un fondo pensione che prevede la RITA.
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