Cambia la soglia per il rinvio del bollo virtuale sulle fatture elettroniche. È necessario consultare i nuovi importi.
L’importo per l’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche sarà di 5 mila euro. È questo, infatti, il nuovo limite che permette il rinvio del pagamento ai trimestri successivi.
Non sarà più in vigore il limite dei 250 euro per rinviare il bollo delle fatture elettroniche al trimestre successivo. Il Decreto Semplificazioni dello scorso 15 giugno, infatti, ha predisposto importanti novità in materia. La nuova soglia è fissata a 5 mila euro. Scopriamo quali sono tutte le innovazioni introdotte dalla riforma.
Fatture elettroniche: cosa dispone il Decreto Semplificazioni
La legge stabilisce che, normalmente, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versata ogni tre mesi. Nell’ipotesi in cui, però, non si superi un certo limite (scaturente dalla somma di tutte le fatture rilasciate), è possibile rinviare il pagamento al trimestre successivo. E, proprio su tale aspetto, è intervenuto il Decreto Semplificazioni.
Bisogna evidenziare, però, che la riforma si attua solo in relazione al primo ed al secondo trimestre dell’anno; dunque, la nuova disciplina normativa esplicherà i suoi effetti soltanto a partire dall’inizio del 2023.
Quali innovazioni per le fatture elettroniche stabilisce il Decreto?
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Bollo virtuale: la soglia per il pagamento
Il Decreto Semplificazioni modifica l’articolo 17 del D.L. 124/2019. Predispone, infatti, una nuova soglia per il pagamento dell’imposta di bollo alla fine del trimestre, da 250 a 5 mila euro.
Attualmente, si pagano 2 euro di bollo per ogni fattura elettronica, ma, alla luce di quanto riportato, ci saranno dei cambiamenti relativi ai pagamenti. Se, infatti, non si supera il limite dei 5 mila euro, è necessario pagare sempre alla fine del secondo semestre successivo al trimestre di riferimento.
Sono, dunque, quattro le scadenze annuali per il versamento dell’imposta di bollo. Secondo la nuova disciplina, però, se non si superano i 5 mila euro, le scadenze possono essere posticipate.
Nuove scadenze per il bollo virtuale
Nello specifico:
- l’imposta di bollo del primo trimestre può essere corrisposta entro la scadenza stabilita per il secondo trimestre. Entro, cioè, il 31 maggio, fine del secondo mese successivo al secondo trimestre;
- per l’imposta di bollo del secondo trimestre, invece, le regole sono differenti. Se, infatti, l’imposta continua a non eccedere i 5 mila euro, si può versare entro il termine previsto per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre. Entro, cioè, il 30 settembre, fine del secondo mese successivo al terzo trimestre.
Nessun intervento relativo ai pagamenti del bollo virtuale del terzo e del quarto trimestre, che, quindi, rimangono immutati, indipendentemente dall’importo dovuto. La scadenza continua ad essere entro fine novembre, o a fine febbraio dell’anno successivo.
Tutte le innovazioni relative alle fatture elettroniche
Le novità relative al pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche possono essere riassunte nel seguente modo:
- primo trimestre: se si superano i 5 mila, la scadenza è fissata al 31 maggio. In caso contrario, al 30 settembre;
- secondo trimestre: se si supera la soglia dei 5 mila euro, il bollo va pagato entro il 30 settembre. Se non si supera tale soglia, entro il 30 novembre;
- terzo trimestre: la scadenza per il pagamento del bollo è il 30 novembre;
- quarto trimestre: il versamento va effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
La legge non è retroattiva e, dunque, la soglia dei 250 euro resta attiva anche per il primo ed il secondo trimestre di quest’anno. Nel secondo semestre, poi, continua a non essere consentita la facoltà di posticipare il pagamento.
In definitiva, la nuova normativa, con il limite dei 5 mila euro, entrerà in vigore dal primo trimestre del 2023.