Il coniuge superstite ha diritto alla quattordicesima sulla pensione di reversibilità? La risposta è incredibile.
La quattordicesima (anche detta mensilità aggiuntiva o supplementare) è uno stipendio extra che viene consegnato al lavoratore direttamente in busta paga.
L’importo spettante è calcolato in base alla retribuzione lorda ricevuta dal 1°luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso. Tale mensilità aggiuntiva, però, non spetta a tutti i lavoratori ma è erogata solo se è il CCNL a stabilirla.
Come si calcola la quattordicesima? Si prende in considerazione la retribuzione lorda mensile, la si moltiplica per il numero dei mesi di lavoro effettuati e la si divide per il totale della mensilità in un anno (cioè 12).
Quattordicesima anche sulla reversibilità: si percepisce sempre?
Una gentile Lettrice ha posto il seguente quesito:
“Buongiorno. Da due anni ho perso mio marito, dipendente regionale. Percepisco la pensione di reversibilità e non ho altro redditi. Vorrei chiarimenti in merito alla quattordicesima. Ne ho diritto? Sul cedolino che ho ricevuto tramite email dall’INPS non figura, c’è solo l’accredito del Bonus di 200 euro. Grazie.”
Possiamo tranquillizzare la nostra Lettrice, sottolineando come la quattordicesima spetti anche i vedovi. Tuttavia, ci sono delle condizioni prescritte dalla legge. Analizziamole nel dettaglio.
In che modo si calcola la quattordicesima?
Sul cedolino del mese di Luglio, i pensionati vedranno accreditata anche la cd. quattordicesima mensilità, un importo aggiuntivo sull’assegno pensionistico, erogato d’ufficio dall’INPS. Tale trattamento, però, spetta soltanto a coloro che percepiscono delle pensioni inferiori a 2 volte il trattamento minimo (cioè di importo non superiore a 1.050 euro lordi al mese) e che abbiano compiuto 64 anni.
Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda la possibilità per i superstiti di percepire la quattordicesima sulla pensione di reversibilità. In linea di massima questo è possibile, ma è necessario che sussistano dei requisiti.
Se il coniuge superstite percepisce la pensione diretta, la mensilità aggiuntiva spetta solo su di essa e, dunque, non su quella di reversibilità; il pensionato, altrimenti, riscuoterebbe l’assegno due volte. Se, invece, il superstite è titolare solo di una pensione di reversibilità, la quattordicesima spetta su quest’ultima.
In quest’ultima ipotesi, però, l’anzianità contributiva da cui scaturisce l’importo deve essere ridotta, sulla base dell’aliquota di reversibilità disposta dalla legge. Di conseguenza, l’ammontare riconosciuto al coniuge superstite può anche essere minore rispetto a quello che sarebbe spettato al defunto.
Calcolo della mensilità aggiuntiva in caso di pensione diretta
In che modo, dunque, viene corrisposta la quattordicesima? Per comprendere il meccanismo, è utile proporre un esempio. Una vedova di 66 anni percepisce una pensione di vecchiaia (con 20 anni di contribuzione) da lavoro dipendente, il cui importo è di 600 euro lordi al mese. Inoltre, percepisce una pensione di reversibilità del marito defunto, pari al 60% della pensione di vecchiaia (quindi, 360 euro). L’assegno percepito sarà, dunque, di 960 euro al mese (600 + 360).
L’interessata ha diritto anche ad una somma aggiuntiva del valore di 420 euro, perché possiede un reddito annuo di 12.480 euro (960 euro x 13 mensilità); il totale va calcolato considerando solo l’anzianità contributiva della pensione diretta (cioè 20 anni).
Calcolo della quattordicesima sulla sola pensione ai superstiti
Cosa succede se il superstite non percepisce una pensione diretta (magari perché non ha mai lavorato oppure perché non ha maturato i requisiti anagrafici o contributivi), ma soltanto la pensione di reversibilità?
Ad esempio, il marito aveva una pensione da lavoro dipendente (con 30 anni di contributi) di 1.200 euro lordi al mese. La pensione ai superstiti della moglie avrà un importo di 720 euro al mese (cioè il 60% di 1.200 euro). La moglie, dunque, avrà diritto ad una quattordicesima di 546 euro; bisogna, infatti, ridurre l’anzianità contributiva del marito per l’aliquota di reversibilità. Poiché il marito aveva 30 anni di contribuzione, bisogna calcolare l’importo su 18 anni (30 x 60% = 18 anni).
Il totale della quattordicesima, quindi, sarà di 546 euro.
È, inoltre, opportuno ricordare che, nel caso in cui la vedova non avesse 64 anni di età, la prestazione non verrebbe erogata.
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