Superbonus e compensazione parziale: è possibile ripristinare il valore originario del credito d’imposta? La risposta attesa da molti

Il Superbonus è un’agevolazione che di base riserva numerosi vantaggi a chi ne usufruisce, ma che in questi mesi ha mostrato alcuni ‘punti deboli’.

Intanto emergono alcune questioni pratiche che meritano risposta, come quella relativa alla compensazione parziale e al ripristino del valore originario del credito d’imposta. La risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus
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Oltre che per i vantaggi e le agevolazioni insite nel meccanismo, il Superbonus in questi mesi si è caratterizzato per un elevato livello di complessità delle regole e per alcune vicende che, di fatto, ne hanno complicato l’applicazione pratica. In effetti, il Superbonus è in crisi per la specifica congiuntura economica, che produce ritardi e prezzi elevati, e per il blocco registrato nel meccanismo della cessione dei crediti.

Ebbene, qui di seguito vogliamo chiarire una questione pratica di indubbio rilievo per il contribuente, avente ad oggetto proprio il Superbonus e il comportamento degli istituti di credito e assicurativi. Vediamo da vicino.

Superbonus: utilizzo parziale in compensazione e no della banca o assicurazione alla cessione del credito. La questione

Ricordiamo che detta agevolazione è stata introdotta dal D.L. “Rilancio” del 2020 e punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni degli italiani. Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus agevola i lavori di efficientamento energetico; mentre il Super Sismabonus incentiva quelli di adeguamento antisismico.

Il Superbonus consiste in una detrazione fiscale del 110% sulle spese effettuate per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorare l’efficienza energetica.

Nel quadro delle norme che lo regolano, prevista altresì la possibilità di conseguire il Superbonus come contributo anticipato, ovvero come sconto da parte dei fornitori di beni o servizi o dalla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. I vantaggi almeno sulla carta sono dunque abbastanza evidenti.

Ebbene, la questione di cui vogliamo occuparci è la seguente:

  • il contribuente con diritto ad un credito d’imposta da Superbonus (per applicazione di sconto in fattura o cessione del credito) ne usa una parte in compensazione nel corso del 2022, mediante il codice tributo 6921;
  • in un momento posteriore si rende conto che le banche e/o le assicurazioni, contattate per cedere il rimanente credito così come previsto dalla normativa, rifiutano di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione.

Si tratta di una questione certamente non esente da complessità, e per questo il contribuente chiede direttamente all’Amministrazione finanziaria come muoversi in queste circostanze. Vedremo ora la risposta, di indubbio rilievo per la collettività.

Superbonus: la risposta delle Entrate alla questione pratica prospettata da un contribuente

Di fatto la questione vede il contribuente interessato a ricostituire l’originario credito spettante, proponendo come soluzione di riversare la quota compensata con lo stesso modello e lo stesso codice tributo (6921), già usato in compensazione.

La volontà del privato cittadino è infatti quella di concordare finalmente la cessione del credito con la banca e/o l’assicurazione, dopo aver ripristinato l’importo originario. Ciò chiaramente giocherebbe a suo vantaggio.

Interpellata sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha però spiegato che l’iter non è attuabile; e che dunque la risposta da darsi alla soluzione prospettata dal contribuente alla questione, è un no.

La ragione è quella che segue: la legge in materia non prevede la soluzione del ripristino dell’ammontare del credito già fruito, con riversamento alle casse dello Stato. Infatti le norme prevedono il possibile riversamento esclusivamente nell’ipotesi in cui il credito risulti sfruttato in modo non corretto. La soluzione proposta dal contribuente, che prevede una sorta di ‘inversione’ dell’iter, non è invece contemplata e dunque accettabile sul piano delle regole vigenti.

Conclusioni

In parole più semplici, al contribuente non è dunque permesso un ripensamento delle valutazioni e decisioni già effettuate di propria spontanea volontà. A nulla vale la considerazione dell’opportunità del ripristino del valore originario del credito d’imposta da Superbonus, riversando la quota compensata.

Concludendo, si tratta di una risposta ad un quesito pratico che probabilmente non giova all’efficace funzionamento del Superbonus, ma – come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate – si tratta della sola possibile alla luce delle norme oggi valevoli.

Vero che al momento il Superbonus non si trova in una fase ‘favorevole’: diverse sono le incognite e i dubbi sul futuro della misura. Coloro che non siano convinti dei vantaggi del meccanismo, possono comunque puntare su diversi incentivi. In ambiti edilizio si può sfruttare ad esempio il bonus facciate. I benefit sono molto interessanti, quindi le opportunità di scelta di certo non mancano.

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