Un lavoratore può comunicare, in forma scritta e per via telematica, le proprie dimissioni volontarie al datore di lavoro.
Rassegnando le dimissioni si devono però rispettare alcune condizioni, come il preavviso previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Quindi non hanno effetto immediato. Inoltre, dal 12 marzo 2016 per contrastare le cosiddette “dimissioni bianche”, queste si devono presentare in forma scritta e per via telematica. Vediamo in cosa consistono le dimissioni e, poi, se spetta il TFR.
Dimissioni volontarie: si ha diritto al TFR oppure no? Ecco cosa dice la legge
Un rapporto di lavoro si può concludere sia per licenziamento sia per dimissioni volontarie. Queste, di solito, non sono soggette a vincoli o motivazioni. Ma il lavoratore deve rispettare il preavviso. In caso contrario, deve compensare con l’indennità sostitutiva.
Come detto in precedenza, per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, dal 2016 (“Jobs Act”) le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale dovranno essere comunicate al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali solo in modalità telematica. La normativa è regolata dal decreto legislativo numero 151 del 14 settembre 2015, articolo 26, comma 1).
In realtà, è possibile anche dimettersi dal lavoro utilizzando la forma cartacea. Questa possibilità è solo per i seguenti lavoratori perché sono esclusi dalle dimissioni telematiche:
- gli impiegati nel pubblico impiego;
- lavoratori domestici (colf e badanti);
- i lavoratori durante il periodo di prova;
- lavoratori del settore marittimo;
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i tirocini.
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Si ha diritto al TFR?
Qualunque sia la motivazione il lavoratore dipendente ha diritto al TFR, ossia al trattamento di fine rapporto. Si tratta di una forma economica che spetta in tutti i casi in cui vi sia la cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi, hanno diritto al TRF non solo i lavoratori dipendenti, ma qualsiasi lavoratore subordinato assunto con contratto a termine o indeterminato, a tempo pieno o part-time.
Il TRF matura ogni mese durante l’attività lavorativa, ma l’erogazione della misura può essere differita. Infatti, ogni azienda conserva una parte dello stipendio del lavoratore per poi restituirla alla fine del rapporto di lavoro.
In alcuni casi però il lavoratore non riceverà la liquidazione del TFR. Ad esempio, il TFR non è erogato se il lavoratore ha scelto di riceverlo ogni mese in busta paga oppure se ha deciso di utilizzarlo per formare la pensione complementare.