La Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi relativi alla necessità di allegare il certificato medico alla domanda per l’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento) è un beneficio riconosciuto a coloro che hanno un’invalidità civile del 100%.
È destinata, dunque, a coloro affetti da incapacità a deambulare autonomamente o a compiere i normali atti della vita quotidiana senza un accompagnatore. È erogata indipendentemente dall’età e dai requisiti reddituali del beneficiario.
La suddetta indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa e con la pensione di inabilità e quella di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. È, invece, esclusa nel caso in cui l’interessato sia ricoverato gratuitamente in un istituto oppure usufruisca di un’indennità per invalidità a causa di guerra, di lavoro o di servizio.
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Indennità di accompagnamento: si può presentare domanda con certificato medico negativo?
Di recente, la Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 18761/2022, ha stabilito che è possibile proporre domanda per l’indennità di accompagnamento anche se il certificato del medico curante è negativo.
Il caso analizzato dalla Cassazione è il seguente. Il Tribunale di Bologna dichiara l’inammissibilità del ricorso presentato da Mevia, per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa. Alla richiesta, infatti, era allegato certificato medico dichiarante l’insussistenza dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento della prestazione. Per tale ragione, la richiedente viene considerata non bisognosa di accompagnamento.
Mevia decide di ricorrere in Cassazione, per violazione del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009; il Tribunale, infatti, aveva sostenuto l’inammissibilità della domanda giudiziale perché il certificato medico che accompagnava la richiesta aveva segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento.
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La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Motiva la decisione stabilendo tale principio di diritto:
- in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è obbligatoria la compilazione dei moduli formulati dall’INPS o dell’uso di diciture formali. Per il corretto svolgimento della procedura, infatti, è sufficiente che dalla domanda si riesca ad individuare la specifica prestazione richiesta;
- non è assolutamente un requisito che impedisce il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la richiesta sia unita ad un certificato medico negativo da parte del medico curante. L’INPS, secondo gli Ermellini, non può introdurre delle nuove cause di improcedibilità o di improponibilità. Tale compito, infatti, spetta esclusivamente al legislatore perché tale materia è coperta dalla riserva di legge assoluta prevista dall’ 111 della Costituzione.