I lavoratori che svolgono mansioni gravose possono accedere all’Ape sociale, con almeno 63 anni compiuti e 36 di contributi versati, oppure alla pensione anticipata con 41 anni di contributi in caso di lavoro precoce.
Rientrano tra i lavoratori gravosi anche gli OSS. A stabilirlo è stata una sentenza del Tribunale di Ferrara del 2 febbraio 2021.
I giudici hanno infatti accolto il ricorso di un’operatrice socio-sanitaria a cui era stata respinta la domanda da parte dell’INPS. Secondo l’Istituto questa attività non rientrava tra le professioni elencate nel Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018, a differenza della figura di Operatore Socio Assistenziale (OSA).
APE Sociale: quesito sui lavori gravosi
Un Lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, volevo esporre un problema sono un OSS lavoro in H in turni, siccome a novembre faccio 41 anni di contributi o inoltrato al
INPS LA DOMANDA PER LA PENSIONE, mi è arrivata la risposta che è stata
respinta perché il numero ISTAT non rientra nei gravosi. Mi sono posto la
domanda ma allora siamo lavoratori gravosi? Mi sapete dare informazioni
a riguardo e come posso comportarmi”.
La sentenza
Come si legge nella sentenza del Tribunale di Ferrara, la fonte di normazione primaria della pensione anticipata per lavoratori precoci della legge 232/2016 individua tra le professioni ‘gravose’ anche “l’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza”.
Nel successivo D. M. del 5 febbraio 2018 di questa attività sono state riportati ulteriori dettagli: viene infatti sottolineato che “le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita.”
La ricorrente ha contestato come in questa sede venga indicato solo il codice Istat 5.4.4.3, corrispondente alla figura dell’Operatore Socio Assistenziale (OSA), e non il codice Istat 5.3.1.1. della mansione di Operatrice Socio Sanitaria (OSS), nonostante entrambe possano essere definite professioni gravose e anzi, ancora più usuranti. Inoltre, mentre l’OSS può svolgere gli stessi compiti dell’OSA, non è vero il contrario, e in più può offrire la propria assistenza anche a livello sanitario, ovviamente limitatamente alle proprie competenze.
Le attività dell’OSS e le differenze con l’OSA
Sulla differenziazione di queste due categorie il Tribunale fa poi riferimento a una sentenza precedente, la n. 132/2019 del 20/9/19, nella quale era stato esaminato il CCNL di riferimento. Il sistema di classificazione del personale è stato rinnovato con decorrenza 1° gennaio 2009: in particolare, nella categoria C sono stati inseriti il lavoro
specializzato ed i servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. Secondo quanto riportato sul documento, al profilo C2 è stata introdotta la nuova figura di “Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie”, senza che fosse aggiunta alcuna descrizione che potesse differenziarla da quella di ‘operatore socio-assistenziale di base’ indicata nel profilo C1.
“L’indicazione dello svolgimento della prestazione lavorativa all’interno di servizi e strutture sanitarie- si legge ancora- non può certo essere l’unico elemento qualificante il profilo C2, atteso che anche nel profilo C1, oltre alla figura dell’assistente domiciliare’, è indicata la figura professionale del’’operatore socio assistenziale addetto all’assistenza’ ([…]).
Per individuare gli elementi che distinguono queste due professioni assume rilevanza l’Accordo Stato – Regioni del 2001. Dall’allegato A dell’accordo, che elenca le attività principali dell’OSS, si evince come abbia competenze superiori a quelle dell’OSA, in quanto svolge anche mansioni di tipo sanitario. Proprio per queste ragioni, la figura dell’OSS non ha motivo di non essere considerata come lavoro gravoso ai sensi delle leggi n. 232/2016 e n. 205/2017.
L’OSS e la pensione anticipata
Nella sentenza del Tribunale di Ferrara viene inoltre sottolineato che la norma primaria introduttiva dell’istituto “si riferisce genericamente agli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, sicché la portata della norma non può essere ristretta inspiegabilmente ed illogicamente, con atto di normazione secondaria, alla sola categoria delle OSA”.
Nel decreto ministeriale si fa riferimento non solo alle attività socio-assistenziali, ma anche a quelle di ‘ausilio alla cura’: ossia quelle tipiche dell’OSS a prescindere dal codice ISTAT. Pertanto l’Operatore Socio Sanitario, così come l’Operatore Socio Assistenziale, è considerato un lavoro gravoso e quindi può avere accesso all’Ape sociale o alla pensione anticipata con 41 anni di contributi dei lavoratori precoci.
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