Detrazione fiscale per sostituire finestre e telai: attenzione all’IVA, alla comunicazione e alla causale del bonifico

La detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie si applica sia a singole unità abitative, che a parti comuni di edifici condominiali, e corrisponde al 50% delle spese sostenute.

Prevista nell’art. 16-bis del Dpr 917/86 (ossia il Testo unico delle imposte sui redditi) consisteva in una detrazione Irpef del 36% fino a un massimo di 48mila euro per unità immobiliare. Il decreto Legge 83/2012 ha però elevato la percentuale di detrazione al 50%, fino a un ammontare complessivo di 96mila euro, per lavori effettuati dal 23 giugno 2012 al 30 giugno 2013. 

Detrazione fiscale finestre
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Scadenza in seguito prorogata da decreti successivi e arrivata, con la Legge di Bilancio 2022, al 31 dicembre 2024La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 

Detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie: il quesito

Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Devo sostituire telai, finestre, cassonetti e rotolanti:

  • comunicazioni obbligatorie; 
  • % Iva in fattura;
  • causale sul bonifico per pagamento fattura.”

Detrazione fiscale al 50%: come funziona

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire della detrazione tutti i  contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che siano residenti o meno nel territorio dello Stato. Questa agevolazione spetta ai proprietari, ma anche a coloro che hanno diritti di godimento sugli immobili e che ne sostengono le spese. 

La detrazione è prevista, tra gli altri, per i lavori di restauro e risanamento conservativo,  ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria come “la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.”

Le comunicazioni da inviare

Per poter ottenere la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni, le procedure sono state negli anni semplificate. Basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali che identificano l’immobile. Nel caso in cui siano stati effettuati dal detentore, vanno inseriti gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

È necessario inviare due comunicazioni. Una andrà all’Azienda sanitaria locale competente per territorio tramite raccomandata A.R., prima di iniziare i lavori, tranne nei casi in cui decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono questo obbligo.

La seconda comunicazione dovrà essere inviata all’ENEA e riguarda solo gli interventi che comportano risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Occorre inoltre conservare ed esibire la seguente documentazione:

  • concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori. Se queste abilitazioni non sono previste basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’Imu (se dovuta);
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Come pagare i lavori

Per poter fruire della detrazione del 50% i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale del versamento va inserito il riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Oltre al codice fiscale, oppure numero di partita Iva, del beneficiario del pagamento.

Sulle spese che riguardano interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è prevista l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta al 10%. L’Iva agevolata si applica anche per la fornitura dei soli “beni finiti”, ossia che mantengono la propria individualità seppur inseriti nella costruzione (come porte, infissi esterni, ecc). A prescindere dal fatto che vengano acquistati direttamente dal committente o dalla ditta che esegue i lavori.

Anche sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre realizzati sulle unità immobiliari abitative, l’Iva è ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Quando l’appaltatore fornisce beni definiti “di valore significativo”- come, ad esempio, ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie e videocitofoni-  l’Iva ridotta si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni, quindi sulla manodopera. Sul valore residuo si applica l’IVA ordinaria al 22%.

Detrazione 50% su 730

La detrazione del 50% per la sostituzione degli finestre, considerato intervento straordinario, è l’opzione presa in esame con le informazioni in nostro possesso. Data la vastità dell’argomento e le diverse casistiche riguardanti gli interventi possibili sugli infissi, si rimanda il lettore a consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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