Il Sismabonus svanirà lentamente, niente più acquisti al 110%: scopriamo da quando

Il Sismabonus 110% non esiste più dallo scorso 1° luglio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce le percentuali da applicare sugli acquisti.

Addio 110%, bentornato Bonus al 75/85%. Ecco la data limite per definire la percentuale di detrazione da applicare alle spese ammesse.

Sismabonus
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Il Super Sismabonus acquisti 110% deve sottostare ad una specifica normativa. Nello specifico, i contratti di compravendita effettuati successivamente al 30 giugno 2022, seppure con firma preliminare precedente, non consentono l’accesso alla misura. A chiarire la questione l’Agenzia delle Entrate in seguito all’interpello 384/2022. Nessuna proroga è stata stabilita in relazione alla detrazione del 110%. Ciò significa che per tutte le operazioni compiute successivamente al 30 giugno si dovranno applicare le direttive dell’articolo 16, comma 1-septies del Decreto Legge 63/2013. Tale DL rimarrà in vigore fino al 2024. Ma quali sono i vantaggi offerte dalla misura?

Sismabonus, le caratteristiche della misura

Il Sismabonus acquisti prevede l’applicazione delle detrazione edilizia agli immobili comprati da imprese di costruzione che hanno apportato modifiche di riduzione del rischio sismico. Sono inclusi lavori di ristrutturazione e demolizione ma la condizione necessaria è la vendita dell’edificio entro trenta mesi dal termine degli interventi.

Fin dall’inizio la detrazione di cui approfittare è stata fissata al 75% o all’85% del costo totale dell’immobile. Alla maggiore riduzione del rischio sismico corrisponde la percentuale maggiore e viceversa. Un Decreto ha stabilito, poi, la possibilità di applicare la detrazione del 110% ossia il Superbonus. Ora questa manovra non è stata prorogata e di conseguenza si ritorna alla detrazione del 75/85%. Esattamente per gli acquisti dal 1° luglio 2022 in poi.

Preliminare e compravendita, cosa occorre sapere

Il Fisco ha precisato che i requisiti per accedere al Sismabonus acquisti 110% devono sussistere al 30 giugno 2022. Nello specifico, l’atto di compravendita deve essere stato sottoscritto entro il citato termine ultimo. Non conta che la firma del preliminare di vendita sia avvenuta prima del 30 giugno. Se l’acquisto vero e proprio con la consegna dell’immobile avvengono successivamente si potrà approfittare unicamente delle detrazioni dalla percentuale inferiore. Queste le direttive valide fino al 31 dicembre 2024.

La scelta del 75% o dell’85% dipende dall‘abbassamento delle classi di rischio determinato dagli interventi ammessi. Una classe farà scattare la detrazione del 75%, due classi quella dell’85%. Concludiamo ricordando che sulla detrazione è consentito utilizzare la cessione del credito oppure lo sconto in fattura.

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