Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per l’erogazione della pensione di reversibilità, ma l’INPS non ha ancora provveduto.
Da più di un anno, il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un padre vedovo, costretto ad assistere la figlia malata. L’INPS, tuttavia, non ha ancora predisposto il pagamento.
Quello che sta accadendo a Nicola Ponticello, un professionista napoletano rimasto vedovo ad accudire la figlia disabile, ha dell’incredibile. Il Tribunale di Napoli ha approvato il ricorso all’erogazione della pensione di reversibilità ma, l’Ente previdenziale, nonostante il provvedimento giudiziario, non elabora la pratica e non dispone il pagamento della prestazione.
L’uomo, dunque, versa attualmente in condizioni economiche critiche e rischia di non poter più provvedere al sostentamento di Francesca, affetta da una grave forma di encefalopatia cronica e completamente non autosufficiente.
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Pensione di reversibilità: il calvario di un padre disperato
Nicola Ponticello, padre di Francesca, è stato costretto a rivolgersi ad un legale per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.
Ad oggi, però, a più di un anno di distanza, non ha ancora ricevuto un euro. Per tale motivo, il suo avvocato il dott. Gianni Rubinacci, ha intenzione di scrivere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella speranza che la vicenda si concluda in un lieto fine.
Nicola Ponticiello è amministratore di sostegno della figlia, Francesca, affetta da una grave forma di encefalopatia cronica. A causa di tale patologia, la bambina sta affrontando una graduale e costante degenerazione cerebrale che, con elevata probabilità, la trasformerà in un vegetale; per questa ragione, ha bisogno di assistenza continua.
I sostegni economici finora erogati dall’INPS non bastano, purtroppo, a coprire tutte le spese necessarie per l’assistenza. I costi per le terapie, i medicinali e le visite specialistiche, infatti, si aggirano intorno ai 3.000 euro al mese.
Perché l’INPS non paga?
Per poter continuare a prestare adeguato sostegno alla figlia, circa due anni fa, il signor Ponticiello ha presentato richiesta per il riconoscimento di un’ulteriore sussidio economico, ossia la pensione di reversibilità figlio inabile della defunta madre.
In questo lasso di tempo, però, l’Istituto previdenziale non ha mai elaborato l’istanza. Per tale motivo, Nicola Ponticello ha dovuto richiedere l’assistenza di un legale, per ottenere, in via giudiziaria, la prestazione. Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso da più di un anno, la sentenza è stata correttamente notificata all’INPS ed, infine, sono state inviate svariate Pec per sollecitare la liquidazione della pensione di reversibilità.
Nonostante la condanna giudiziale, l’Ente continua ad essere inerme. Il padre di Francesca, dunque, sta pensando di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica per richiedere un intervento tempestivo. La crisi pandemica, infatti, ha aggravato le condizioni economiche del signor Ponticello, il quale teme di non riuscire a trovare le risorse finanziarie sufficienti per garantire idonea assistenza materiale alla figlia.
Pensione di reversibilità per il figlio inabile: a chi spetta?
Affinché il figlio inabile riceva la pensione di reversibilità del genitore defunto, deve sottoporsi ad uno specifico esame, volto a verificare le sue condizioni di salute. A prescriverlo è la Legge n.222/1984.
È necessario, inoltre, che l’inabilità sussista al momento della morte del genitore e che il figlio sia fiscalmente a carico dello stesso. Per il riconoscimento della misura al figlio maggiorenne, infatti, è fondamentale dimostrare che egli non sia indipendente economicamente. A tal fine, non deve possedere un reddito superiore a 16.532 euro annui. Se, però, il figlio percepisce anche l’indennità di accompagnamento, il limite reddituale sale a 23.143 euro all’anno.
Per accertare che il figlio inabile fosse a carico del genitore deceduto, la legge richiede la sussistenza del requisito della convivenza. Se, dunque, il figlio non risulta convivente, bisogna confrontare i redditi posseduti e verificare che il mantenimento fosse rilevante e continuativo.
È bene specificare, però, che non è richiesto il mantenimento esclusivo da parte del genitore defunto. Ad esempio, il figlio è considerato a carico ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, anche se il genitore provvedeva solo al pagamento delle utenze, del condominio o dell’acquisto dei farmaci. Oppure, nel caso di figlio inabile ricoverato presso un istituto di cura o di assistenza, anche se la retta non veniva pagata dal genitore deceduto, è sufficiente che quest’ultimo provvedeva, con costanza, alla predisposizione dei mezzi di sussistenza.