Conto corrente cointestato: il vantaggio è evidente, ma in molti ignorano i rischi abbastanza seri

Il conto corrente cointestato è un conto intestato a due o più persone che risparmiano in questo modo i costi sulla gestione del conto.

Il vantaggio di un conto corrente cointestato è evidente, ma spesso si ignorano i rischi che tale conto presenta. Rischi anche molto seri.

conto cointestato
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Ma in caso di saldo attivo appartenente solo a uno degli intestatari, ovvero a quello che versa i soldi, l’altro che diritti può avere sul saldo medesimo?

Conto corrente cointestato: il vantaggio è evidente, ma in molti ignorano i rischi abbastanza seri

È prassi comune in molte famiglie aprire un conto corrente cointestato per semplificare e risparmiare sui costi di gestione. Stessa cosa se si ha una società: è logico che i soci aprano un conto per gestire i propri redditi, versare o prelevare soldi.

In pratica, un conto cointestato non si differenzia molto da uno tradizionale. I soldi depositati appartengono in eguale misura a tutti i cointestatari.

Dobbiamo però parlare anche di un aspetto importante: la questione firme. Infatti, il conto corrente cointestato può essere a firma congiunta o a firma disgiunta.

La prima, detta anche a doppia firma, richiede la presenza di tutti i titolari del conto per effettuare operazioni come prelievi, emissioni di assegni, bonifici e così via. Spesso le operazioni da fare sono decise dai contratti con le banche.

Invece, la forma disgiunta permette a ciascun singolo titolare di effettuare le operazioni separatamente. Quindi, senza nessuna autorizzazione da parte dell’altro firmatario.

La Corte di Cassazione, Sezione seconda, in una recentissima sentenza (la numero 23403 depositata il 27 luglio 2022) ha affermato che il saldo attivo appartiene solo a colui che ha versato i versamenti.

Infatti, all’interno del conto cointestato, anche se opera con firma disgiunta, i rapporti tra i correntisti sono regolati dall’articolo 1854, comma 2 del Codice civile.

Tale articolo afferma che debito e credito si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente. Di conseguenza “ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo”.

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