L’avviso di accertamento fiscale o multa, notificato attraverso le poste, è da ritenersi nullo se l’ufficio che lo ha inviato non prova lo svolgimento dell’iter di notificazione nel modo corretto, nelle circostanze di temporanea assenza del destinatario della notifica. Lo ha chiarito la CTR Piemonte.
Precisazioni di assoluto rilievo sono quelle emerse dalla CTR Piemonte con una sentenza di quest’anno. In tema di multe e atti di accertamento fiscale, secondo quanto indicato nel provvedimento, deve ritenersi nullo l’atto in mancanza di ricevuta di ritorno sull’effettivo deposito alle Poste.
Di fatto la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte non fa altro che accodarsi a quanto già chiarito dalla Corte di Cassazione lo scorso anno. L’ufficio è tenuto infatti a produrre l’avviso di ricevimento e non può ritenersi sufficiente la prova dell’avvenuto invio della raccomandata.
Di seguito vogliamo fare luce su quanto emerso nel provvedimento della Commissione, in quanto è in gioco un caso di nullità dell’atto di accertamento o multa nei confronti di un qualsiasi contribuente.
Avviso di accertamento fiscale o multa: un particolare caso di nullità dell’atto
Quanto chiarito dalla CTR Piemonte è di indubbio interesse per il contribuente, ma ha rilievo anche e soprattutto sul fronte dell’effettivo svolgimento degli iter di notificazione di atti aventi rilievo fiscale o di multe. A seguito della decisione CTR non vi sono particolari dubbi:
- è da ritenersi privo di effetto e dunque nullo l’avviso di accertamento notificato per posta, nelle circostanze in cui l’ufficio non dimostra il corretto svolgimento del percorso di notificazione, in ipotesi di temporanea assenza del destinatario;
- l’ufficio deve infatti produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’effettivo deposito all’ufficio postale – cosiddetta Cad – del documento che include l’atto o multa.
Ricordiamo per completezza che la Cad consiste in una raccomandata avente ricevuta di ritorno, spedita dall’agente delle poste dopo il mancato recapito al destinatario del documento che include l’atto di accertamento o multa, la cui notifica è frutto dell’attività del servizio postale.
La Cad assume rilievo in tutti i casi in cui il tentativo di consegna dell’atto sia stato infruttuoso per la mancanza del destinatario e delle altre persone che avrebbero potuto ritirare l’atto al suo posto. In queste circostanze il documento è così depositato all’ufficio postale e là l’interessato potrà prenderlo.
Atti di accertamento e notifiche: la Cassazione ha dettato la linea da seguire
Come accennato all’inizio di quest’articolo, il provvedimento della CTR Piemonte non può definirsi innovativo, giacché c’è un precedente piuttosto recente. L’anno scorso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno indicato un principio di diritto molto importante. In sintesi questi i punti da considerare:
- in tema di notifica di un atto impositivo o processuale (atto di accertamento fiscale o anche multa) attraverso il servizio postale, se l’atto da notificare non è consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, oppure per sua mancanza e di altre persone idonee,
- la dimostrazione del completamento dell’iter di notificazione può essere fornita dal soggetto notificante, soltanto con la esibizione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che rende noto e ‘ufficializza’ l’effettivo deposito dell’atto in questione all’ufficio postale.
Ci si riferisce ovviamente alla sopra citata Cad, e la Suprema Corte specifica che a tal fine non basta la prova dell’effettiva spedizione della raccomandata stessa.
Nel caso concreto su cui si è espressa la CTR Piemonte, il contribuente ha spiegato di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto di accertamento fiscale e, soprattutto, in ragione della sua momentanea assenza, di non aver mai ricevuto la raccomandata sull’effettivo deposito dell’atto da notificare presso l’ufficio postale (cd. Cad).
Anzi secondo la tesi del contribuente era compito ‘processuale’ dell’Amministrazione finanziaria dimostrare il contrario, attraverso la produzione in tribunale dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata con la Cad. Nel caso concreto ciò non si era verificato e proprio da questo la CTR ha tratto spunto per la sua decisione.
Conclusioni
Ritornando a quanto recentemente oggetto di provvedimento della CTR Piemonte, in tema di multe e accertamenti fiscali l’atto è nullo senza la ricevuta di ritorno sull’effettivo deposito alle Poste. Vale infatti il citato principio di diritto della Corte di Cassazione, che ha preso forma nel 2021.
Pertanto l’ufficio è tenuto a provare giudizialmente l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che renda noto l’effettivo deposito – appunto la Cad – producendo in tribunale l’avviso di ricevimento stesso.