Un lavoratore dipendente può usufruire di permessi o del congedo straordinario per assistere un familiare disabile ai sensi della legge 104/92.
Per richiedere i tre giorni mensili di permesso o del congedo di massimo due anni, è necessario che la persona da assistere sia in una situazione di disabilità grave. Ovviamente riconosciuta da un’apposita commissione medica integrata ASL/Inps.
Inoltre non deve essere ricoverata a tempo pieno, presso strutture ospedaliere o simili, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Permessi legge 104: il quesito
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Se abito vicino non nella stessa casa con mia figlia e necessito di assistenza, può fruire mia figlia del congedo o dei tre giorni?”
Chi può richiedere i permessi retribuiti
I tre giorni di permesso al mese, retribuiti e frazionabili anche in ore, spettano sia al lavoratore disabile grave che ai suoi familiari. Ossia genitori, anche adottivi oppure affidatari, di un figlio con disabilità. Oppure coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto.
Il diritto può essere esteso parenti e affini solo quando gli altri familiari abbiano più di 65 anni, siano deceduti, mancanti o con patologie invalidanti.
La domanda va inoltrata online all’INPS tramite il servizio dedicato. In alternativa, è possibile rivolgersi al contact center dell’Istituto, oppure a patronati e intermediari.
Chi può richiedere il congedo straordinario
Il congedo straordinario di due anni può essere richiesto nel caso in cui ci sia concomitanza tra residenza e convivenza, ossia coabitazione.
Per soddisfare il requisito della ‘convivenza’ basta anche avere lo stesso indirizzo e lo stesso numero civico, nonostante gli interni (cioè gli appartamenti) siano diversi. Oppure aver stabilito la ‘dimora temporanea’ nell’abitazione della persona con disabilità grave prima di fare domanda per il congedo. Chi risiede nel comune da almeno 4 mesi- ma non può stabilire la residenza- ha la possibilità di iscriversi allo schedario della popolazione temporanea. Trascorsi 12 mesi mesi però non si è più considerati temporanei: quindi è necessario inoltrare la domanda per l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
L’ordine di priorità
Il congedo straordinario retribuito viene concesso secondo un preciso ordine di priorità. Ossia:
- coniuge o parte dell’unione civile convivente della persona disabile;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, del disabile in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge o della parte dell’unione civile convivente;
- figlio convivente quando in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori della persona disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella convivente del disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, i genitori, i figli e i fratelli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o con patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile grave, a patto che la convivenza si instauri successivamente. Sempre nel caso in cui il coniuge o parte civile convivente, i genitori, i figli, fratelli conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o con patologie invalidanti.
Permessi e congedo straordinario legge 104
Con riferimento al caso specifico, la figlia può quindi richiedere i tre giorni di permesso retribuiti per assistere la madre, ma non il congedo straordinario non essendo convivente. L’unica possibilità per poterlo ottenere è che tutti gli altri familiari siano mancanti, deceduti o con malattie invalidanti, e instauri la convivenza.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.