Congedo straordinario con legge 104 e raddoppio: quando è possibile? La sentenza

Un lavoratore dipendente può richiedere un periodo di congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave.

Questa assenza retribuita dal lavoro può essere concessa se presenti determinati requisiti. Innanzitutto, la persona con disabilità deve essere in una situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

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In secondo luogo, è richiesta la convivenza tra chi fruisce del congedo e il familiare da assistere, che non deve essere ricoverato a tempo pieno presso strutture sanitarie. Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo un preciso ordine di priorità. Ha una durata massima di due anni, frazionabile anche a giorni, nell’arco dell’intera vita lavorativa. L’indennità riconosciuta è pari alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, ma vanno esclusi gli emolumenti variabili, entro un limite massimo di reddito che viene rivalutato annualmente. 

Il periodo non è computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR, ma risulta valido per l’anzianità assicurativa.

Raddoppio congedo straordinario: il quesito

Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno mio marito si occupa di me e mio figlio disabili entrambi. Come si può ottenere i due anni retribuiti della mia legge 104 avendo usufruito dei due anni di mio figlio? Lui è un militare.”

Come funziona il congedo straordinario

Il limite di due anni per il congedo straordinario è complessivo fra tutti coloro che ne hanno diritto per ogni disabile grave. Quindi, chi dovesse avere più di un familiare disabile, può comunque beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma in ogni caso non potrà superare i due anni. Non è infatti previsto ciò che viene chiamato “raddoppio”. Inoltre  i permessi retribuiti della legge 104/92 e il congedo non possono essere concessi a più di un lavoratore per la stessa persona con disabilità grave.

La sentenza

C’è però un caso che costituisce un precedente, su cui si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, in merito al limite dei due anni in presenza di più ‘familiari con handicap grave.’ La sentenza numero 11031 del 5 maggio 2017 ha infatti stabilito che il congedo straordinario biennale può essere fruito per ciascuno dei figli minori con disabilità grave, ritenendo quindi infondato il ricorso Inps. L’Istituto sosteneva che fosse impossibile riconoscere ai genitori il congedo straordinario per ogni figlio, confermando quindi il limite complessivo dei due anni.

La Corte ha invece sottolineato che la “durata complessiva di due anni”, non superabili nell’arco della vita lavorativa del richiedente, faccia riferimento al diritto di godere di questa possibilità per entrambi i genitori, relativamente a ciascun figlio con grave disabilità, in modo che nessuno dei due resti senza la necessaria assistenza. Per cui i giudici hanno ritenuto possibile fare domanda di congedo straordinario retribuito biennale per ogni figlio disabile. Tale limite deve essere considerato come complessivo della somma dei congedi richiesti da ciascun genitore.

Nessun raddoppio previsto dall’Inps

Nel caso esposto dalla lettrice quindi, il marito non ha diritto a un ulteriore periodo di congedo straordinario, avendone già fruito per il figlio disabile. L’INPS ha più volte espresso parere contrario al raddoppio, sottolineando come i due anni vadano intesi complessivamente anche nel caso di assistenza a più di un familiare con disabilità grave. La Sentenza fa riferimento in modo specifico alla presenza di più figli minori disabili.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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