Visita per la 104: se non si seguono questi passaggi si rischia di non superarla, ma non tutti lo sanno

Qual è l’esatta procedura da seguire per la visita per la 104? È importante conoscerla, per evitare di perdere lo status di invalido. 

La visita per la 104 va effettuata secondo un iter ben preciso, formato da passaggi formali ed indispensabili.

visita per la 104
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Il primo passo da compiere per il riconoscimento dell’invalidità civile è rivolgersi al proprio medico di base. È questa figura professionale, infatti, che da il via a tutta la procedura. È il medico curante che deve rilasciare il certificato introduttivo; in esso devono essere riportati i dati anagrafici del paziente, il tipo di infermità posseduta, le patologie invalidanti, le patologie oncologiche ed, eventualmente, le patologie stabilizzate o ingravescenti, per le quali è prevista la non rivedibilità.

Il certificato va inviato all’INPS e, successivamente, entro 30 giorni, il richiedente è tenuto ad inoltrare la domanda all’Ente previdenziale. In caso contrario, il certificato medico scade e, dunque, dovrà essere nuovamente redatto.

Consulta anche: “Come richiedere la legge 104? La guida completa da seguire passo passo per non sbagliare“.

Visita per la 104: in che modo si compila la domanda?

La domanda deve contenere:

  • i dati anagrafici e personali del soggetto richiedente;
  • la tipologia di riconoscimento che si chiede (cioè invalidità, disabilità, o handicap);
  • le notizie riguardanti la residenza oppure un eventuale ricovero del richiedente.

La richiesta, inoltre, deve essere completata allegando il certificato medico.

Si può anche richiedere all’INPS la visita di controllo domiciliare, nel caso in cui le condizioni cliniche del paziente siano invalidanti e non gli consentano di raggiungere il luogo del controllo.

L’INPS, poi, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, deve comunicare al richiedente la sede, il giorno e l’orario previsti per la visita di controllo. Nell’ipotesi di malati oncologici, la comunicazione dell’Ente deve pervenire entro 15 giorni.

Lo svolgimento della visita è affidato alla Commissione medica dell’ASL competente, integrata con un medico dell’INPS.

Quali sono gli step successivi?

Cosa accade dopo la visita per la 104? Alla fine del controllo da parte della Commissione medica, viene redatto un apposito verbale. Se viene approvato all’unanimità, allora verrà validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e, poi,  quest’ultimo lo invierà, attraverso raccomandata, al richiedente.

Se, invece, alla fine della visita non c’è il parere unanime da parte della Commissione medica, allora l’INPS deve sospendere l’inoltro del verbale ed acquisire tutta la documentazione esaminata dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Il verbale può essere confermato entro il termine di 10 giorni, oppure il Responsabile del Centro Medico può fissare un’ulteriore visita di controllo, entro 20 giorni dalla precedente.

Nel caso in cui la seconda visita abbia esito positivo e giudizio unanime, allora al richiedente viene rilasciato il verbale di handicap o di handicap grave, in duplice copia. Nella prima sono indicati tutti i dati sensibili, omessi, invece, nella seconda copia, che contiene solo il giudizio finale per usi amministrativi.

Leggi anche: “Ritardo INPS nella convocazione a visita per ottenere la Legge 104: che fare?“.

Visita per la 104: in cosa consistono la revisione e l’esenzione?

Il verbale, inoltre, contiene anche il termine di scadenza entro il quale effettuare la visita di revisione. È un procedimento riservato alle ipotesi in cui la patologia può comportare dei cambiamenti nel corso degli anni e, dunque, il paziente può avere dei miglioramenti o dei peggioramenti del proprio stato di salute.

Se, infatti, le condizioni dovessero migliorare, si perde il diritto alla 104; se, al contrario, dovessero peggiorare e l’handicap si trasforma in handicap grave, si può chiedere anche l’accompagnamento e gli ulteriori benefici previsti dalla legge.

La visita di revisione (da effettuare entro la data indicata sul verbale) si svolge secondo tutte le modalità della prima. Sul verbale, però, il medico può specificare che la patologia del paziente è irreversibile e che non può cambiare nel corso degli anni. Per tale motivo, al richiedente spetta l’esonero dalla visita di revisione. L’esonero, tuttavia, può essere previsto esclusivamente per le patologie indicate nell’apposito Decreto Ministeriale.

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