I permessi legge 104 sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti con disabilità in situazione di gravità o ai familiari che devono assisterli.
Oltre che alla persona disabile, i permessi retribuiti spettano a:
- genitori, anche adottivi oppure affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile e convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado. Il diritto può essere esteso a parenti e affini di terzo grado solo nel caso in cui i genitori, il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del familiare con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.
In particolare, il disabile grave può beneficiare in alternativa di:
- permessi orari retribuiti in base all’orario giornaliero di lavoro. Ossia due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora se l’orario lavorativo è inferiore a sei ore;
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Ci sono però delle eccezioni, come nel caso del personale scolastico (docenti e ATA).
Permessi legge 104 per personale scolastico: il quesito
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Salve. Sono una docente a tempo indeterminato con invalidità al 100% art.3 comma 3. Ho subito vari interventi in questi ultimi 3 anni ed oggi ancora faccio una terapia salvavita. Quest’anno vorrei provare ad insegnare, ma non posso fare più di 4 ore giornaliere quindi ho chiesto di poter usufruire per una volta a settimana 2 ore di permesso 104 perché non potrei fare più di 4 ore al giorno. Il mio dirigente mi ha detto che ciò non è possibile a noi insegnanti, ma solo al personale ATA. Ho diritto di chiedere i 3 giorni, ma non i permessi a ore. Penso che ciò non sia vero leggendo la normativa. Inoltre vorrebbe farmi fare una visita medica collegiale prima del mio rientro in classe avendo saputo che sono portatrice di stomia. Grazie”
Legge 104/92 per docenti
I tre giorni di permesso legge 104 fruibili dagli insegnanti sono regolamentati dall’art. 15, comma 6, del vigente Ccnl scuola, che recita: “I permessi mensili (…) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.” Inoltre vanno programmati, come ha chiarito la circolare 13/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, dove si legge: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”. Ovviamente le ‘situazioni di urgenza’ vanno documentate. Quindi il dirigente scolastico può richiedere la programmazione dei permessi, in modo da garantire un’adeguata sostituzione del docente assente, evitando problematiche ricorrenti alle stesse classi.
Personale ATA
Per quanto riguarda i dipendenti ATA, a differenza dei docenti possono fruire dei permessi retribuiti della legge 104 anche a ore, secondo l’articolo 32 del CCNL Istruzione e ricerca 2016/18: “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Permessi retribuiti 104 docenti
In merito al quesito posto dalla lettrice, il dirigente scolastico può richiedere programmazione dei permessi legge 104/92 che sono fruibili a giorni e non a ore. Inoltre può anche richiedere la visita medico-collegiale con il fine di accertare le condizioni di inidoneità del personale docente e ATA.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.