Superbonus 110% villette unifamiliari: la scadenza da rispettare

Il superbonus 110%, previsto dal Decreto Rilancio, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2022 e riguarda anche le villette unifamiliari.

L’agevolazione fiscale consente la detrazione del 110% per gli interventi che hanno come obiettivo l’efficienza energetica, il consolidamento o la riduzione del rischio sismico degli edifici, così come l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

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Spetta fino al 31 dicembre 2025 nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per le spese sostenute nel 2025 per i condomini e le persone fisiche, onlus e associazioni;
  • fino al 31 dicembre 2022, sempre il 110% per gli interventi realizzati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a patto che il 30% dei lavori sia eseguito entro il 30 settembre 2022;
  • 110% fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi realizzati dagli Iacp, a condizione che al 30 giugno 2023 i lavori siano arrivati al 60% rispetto all’intervento complessivo. Medesima scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

In alternativa a una detrazione di quattro quote annuali di pari importo, è anche possibile usufruire di uno sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Superbonus 110% villette unifamiliari: il quesito

Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Scadenza 30% dei lavori in una villetta a schiera in condominio.”

Gli interventi ammessi

Il superbonus 110% spetta per gli interventi definiti ‘trainanti’

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle aree comuni, sugli edifici unifamiliari, sugli edifici plurifamiliari indipendenti;
  • antisismici.

Rientrano in questa agevolazione anche le spese sostenute per gli interventi definiti ‘trainati’ eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali. Come:

  • lavori di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Superbonus 110% per villette a schiera

La norma prevede di poter fruire del Superbonus 110% anche per gli interventi realizzati da persone fisiche su villette unifamiliari, ma a una condizione. Ossia che il 30% dei lavori venga effettivamente eseguito entro il 30 settembre 2022. Mentre i pagamenti possono essere effettuati anche dopo. Inizialmente la data di scadenza era stata fissata al 30 giugno 2022, prorogata poi di tre mesi dal Decreto Aiuti (DL 50/2022). Ma non solo. Nel computo dei lavori ora possono essere calcolati tutti gli interventi, quelli su cui si applica il bonus o anche quelli non agevolati.

Interventi su villetta unifamiliare

In merito alla domanda inviata dal lettore, resta quindi solo un mese per adeguarsi a quanto stabilito dalla norma. Nel caso in cui non venga raggiunta la percentuale del 30% entro fine settembre, se i lavori sono già iniziati, il superbonus 110% spetta comunque per le spese che sono state sostenute fino al 30 giugno scorso. Per i pagamenti effettuati dopo questa data è possibile applicare altri bonus minori, a seconda degli interventi realizzati.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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