Superbonus 110%, quando decadono i benefici? I rischi per i committenti dei lavori

Il superbonus offre la possibilità di intervenire sugli edifici ottenendo una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute. 

Questa detrazione è di 4 quote annuali di pari importo. In alternativa è possibile optare per uno sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi, oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

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Per accedere ai benefici i lavori devono avere come obiettivo quelli di migliorare l’efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici, oppure di ridurre il rischio sismico. Tra gli interventi agevolati sono inclusi, inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ci sono però dei casi in cui può avvenire la decadenza delle agevolazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 119 comma 13 ter del Decreto Rilancio  DL n. 34/2020. 

Superbonus e responsabilità: il quesito

Una nostra lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, volevo sapere se lei può chiarirmi una situazione che ad oggi mi pare frequente. Posseggo con mio marito una porzione di barchessa e nel 2020 una ditta è venuta a proporsi per il Superbonus inizialmente per il fotovoltaico poi anche per infissi e cappotto essendo la nostra abitazione assai datata. Ad oggi 30 agosto 2022 i lavori non sono ancora iniziati, dicono che manderanno il materiale tra 2 giorni e entro il 30 settembre faranno il 30%. Abbiamo una Cila datata febbraio di inizio lavori per fotovoltaico cappotto e infissi, ma il contratto datato 8 agosto parla solo di fotovoltaico (chieste le motivazioni per cui mancano i restanti lavori…. Verrà fatto contratto a parte). Ora noi per poter effettuare i lavori del Superbonus stiamo facendo con un architetto tutta una serie di documenti di sanatoria visto che l’immobile non era a norma (lavori fatti dal precedente proprietario e mai dichiarati). Siamo un bel po’ perplessi anche dal contratto per il fotovoltaico perché sembra che di responsabilità loro non se ne prendano oltre a quella di farsi dare i soldi del 110. Le ditte che hanno firmato contratti e fatto firmare Cila e altro hanno effettivamente delle responsabilità o cade tutto su di noi? Grazie molte, cordiali saluti.”

Quando decadono i benefici fiscali

I benefici fiscali per il Superbonus 110% possono decadere nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità. Ossia quando:

  • non viene presentata la CILA;
  • i lavori eseguiti non rispecchiano ciò che è contenuto nella CILA;
  • il tecnico non attesta gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile; oppure che la costruzione sia stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967;
  • non c’è corrispondenza al vero delle attestazioni/asseverazioni di cui al comma 14 del Decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate provvederà quindi a recuperare l’importo della detrazione fruita indebitamente dal committente. Dovrà essere poi quest’ultimo a rivalersi sul professionista.

Assicurazione e polizze per Superbonus

I professionisti coinvolti negli interventi sono tenuti a stipulare un’assicurazione RC professionale, in realtà obbligatoria per chi appartiene a un ordine, in modo da coprire i possibili danni derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni. Infatti la loro figura è fondamentale sia per la verifica dei presupposti per poter godere delle agevolazioni, che per produrre tutte le attestazioni necessarie alle varie fasi del progetto. La disciplina del Superbonus 110% richiede inoltre agli operatori abilitati di sottoscrivere una polizza per ogni intervento che richieda attestazioni o asseverazioni. Il massimale previsto è pari ai costi dell’intervento stesso. 

Sconto in fattura

Nel caso in cui il professionista abbia accordato lo sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate procederà con il recupero delle somme ma sempre nei confronti del committente. Nel caso in cui ci sia un concorso nella violazione (comunque da dimostrare), allora sarà chiamato a risponderne insieme al committente. In quest’ultima ipotesi, i professionisti rispondono solidalmente delle sanzioni e della detrazione illegittimamente operata, nonché dei relativi interessi.

L’accertamento della responsabilità in sede civile non esclude che possano evidenziarsi altre irregolarità in capo al professionista, di tipo amministrativo o penale. In particolare per ciò che riguarda la veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni rilasciate.

Responsabilità committente e professionista

Per ciò che riguarda il quesito della lettrice, in caso di irregolarità l’Agenzia delle Entrate provvederà alla verifica e all’eventuale recupero della detrazione. Mentre dovrà essere lei, in quanto committente, a rivalersi sui professionisti richiamando la responsabilità contrattuale. Quindi la loro negligenza o imperizia nello svolgimento delle varie attività.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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