Le regole del Superbonus per i condomini presentano delle peculiarità. Ecco come fare per non perdere le agevolazioni al 110%.
Il Tar Piemonte, con l’Ordinanza cautelare n. 780 del 28 luglio 2022, ha introdotto un’importante novità per consentire anche ai condomini di sfruttare il Superbonus.
Tra i beneficiari del Superbonus 110% rientrano anche i condomini. I proprietari delle unità immobiliari di un edificio, dunque, possono usufruire dei benefici introdotti dal Decreto Rilancio del 2020 per ottenere la detrazione fiscale (sulla base dei propri millesimi) sulle spese per gli interventi riguardanti parti comuni dell’immobile.
Nello svolgimento dei lavori di riqualificazione, tuttavia, può capitare di subire interruzioni. In merito, è intervenuto il Tar Piemonte, che ha chiarito cosa possono fare gli abitanti di un condominio, per impedire il blocco dei lavori da parte del Comune. Analizziamo la decisione nel dettaglio.
Leggi anche: “Superbonus: novità crediti fiscali ma le banche e le imprese sono in attesa di chiarezza“.
Superbonus condomini: la questione sottoposta al Tribunale
Il caso esaminato dai giudici nasce in seguito alla ricezione, da parte degli abitanti di un condomino, di un provvedimento del Responsabile del procedimento. L’atto aveva per oggetto la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per realizzazione ascensore a servizio del Condominio. Rilevazione insussistenza delle condizioni a procedere e Divieto di prosecuzione dell’attività“.
In virtù di tale provvedimento, l’amministratore del condominio viene esortato ad interrompere i lavori di realizzazione dell’ascensore nello stabile, così come indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In caso contrario, infatti, vi sarebbe stata l’irrigazione di pene ripristinatorie.
L’opera edilizia, dunque, viene interrotta perché, a detta dell’Autorità, non rispettava i vincoli previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune.
Per far valere le proprie ragioni, il condominio decide di rivolgersi al Tar Piemonte. Il motivo addotto è l’illegittimità del provvedimento del Comune.
Per ulteriori approfondimenti: “Superbonus 110%, più guai o più vantaggi? Rispondere non è semplice“.
La decisione del Tar
Il Tar ha accolto il ricorso dei condomini. Ha specificato, infatti, che il provvedimento emesso dal Comune presentava una carenza motivazionale. L’atto dell’Autorità comunale richiamava il parere della Commissione Locale per il Paesaggio relativa alle opere destinate al superamento delle barriere architettoniche; tuttavia, non conteneva i dati riguardanti il rilevante e serio pregiudizio per il bene tutelato (cioè, la scala condominiale), del suo impatto sull’intera abitazione e sulla contemperamento degli interessi di tutte le parti coinvolte. Infine, non faceva menzione alle alternative che erano state avanzate, tra cui la costruzione dell’ascensore sul retro del condominio.
Ma, in particolare, i Giudici hanno sottolineato che, a causa della eccessiva lungaggine dei tempi processuali per la definizione del giudizio, i ricorrenti avrebbero rischiato di perdere la possibilità di beneficiare degli incentivi del Superbonus 110%.
In base agli ultimi interventi legislativi, infatti, è possibile usufruire del Superbonus solo se si realizzano i lavori edilizi e si predispongono le relative spese, entro una determinata data. In particolare, bisogna assolvere a tali adempimenti entro il 31 dicembre 2023. Per il 2024 ed il 2025, invece, è prevista una riduzione parziale delle aliquote, prima al 70% e poi fino al 65%.
Il Tar, in definitiva, ha accolto la domanda cautelare presentata dai condomini ed ha provveduto a sospendere l’atto impugnato, per favorire un riesame della questione.