Con un recentissimo decreto del Ministero della Transizione ecologica il via libera alla più larga liberalizzazione del fotovoltaico e alla semplificazione delle procedure per l’installazione degli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.
In tema di installazione di impianti fotovoltaici, arriva una semplificazione che sicuramente piacerà a non poche persone.
Infatti, il modello unico semplificato è ora esteso anche alle apparecchiature fino a 200 kW: finora il modello valeva ed era in vigore per gli impianti entro i 50 kW.
Ma alla base di questa novità, c’è una ragione ben precisa. Infatti a seguito del fatto per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra è divenuta un intervento rientrante tra quelli di manutenzione ordinaria, e dunque nel regime di edilizia libera, il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha conseguentemente disposto la modifica del modello unico semplificato. Ciò è avvenuto con il decreto Mite n. 297 dello scorso 2 agosto.
Peraltro, in quanto interventi di manutenzione ordinaria, le installazioni degli impianti fotovoltaici non sono soggette a permessi e autorizzazioni e rientrano appunto nel regime dell’edilizia libera.
Insomma nessun dubbio: il ministro Cingolani ha sottoscritto il provvedimento che allarga il perimetro di applicazione dell’iter semplificato per gli impianti fotovoltaici. Di fatto la novità è attuazione di una delle semplificazioni in campo energetico, di cui al decreto Bollette di marzo (Dl n. 17 del 2022, all’articolo 10). Vediamone qualche ulteriore dettaglio.
Impianti fotovoltaici: cos’è il modello unico semplificato
Forse non tutti sanno esattamente in che cosa consiste il modello unico semplificato, ma spiegare di che si tratta non è così complesso. In buona sostanza, il modello unico semplificato:
- è una comunicazione al proprio gestore di rete;
- già valevole per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non al di sopra ai 20 kW e dalla fine dello scorso anno (con il d. lgs. n. 199 del 2021, art. 25) anche agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
- ma con il decreto sopra citato, è ora estesa agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.
Impianti fotovoltaici: la finalità del modello unico semplificato
In particolare il modello unico serve alla realizzazione, alla modifica, al potenziamento, alla connessione e all’esercizio degli impianti fotovoltaici che abbiano specifiche caratteristiche. Quali sono? Eccole di seguito:
- debbono essere impianti posizionati presso clienti finali già con punti di prelievo;
- per essi sono necessari lavori semplici;
- e sempre per essi è richiesto il ritiro dell’energia al Gse (gestore servizi energetici).
Abbiamo detto che il modello unico è ora esteso agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW, con la conseguenza che la procedura semplificata può essere sfruttata anche nei centri storici per pannelli uniti alle coperture e non visibili dal pubblico da spazi esterni o da punti panoramici. Di ciò si trova chiara indicazione nel decreto Mite sopra citato.
In altre parole, il Mite ha fissato che il modello unico semplificato può essere sfruttato anche nelle aree soggette a vincolo in base all’art. 136, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), di cui fanno parte i centri storici.
La novità della semplificazione sugli impianti fotovoltaici è attuazione del Decreto Energia
In verità è stato il Decreto Energia o Bollette (DL 17/2022 convertito poi nella legge n. 34 del 2022) ad aver allargato la procedura semplificata del modello unico in oggetto anche agli impianti di potenza fino a 200 kW.
Obiettivo dell’iniziativa è accelerare la transizione energetica, favorendo il più possibile i privati. Ma è il recente decreto del Mite ad aver dato formale attuazione al Decreto Energia: infatti il provvedimento definisce le modalità con cui usare il modello unico semplificato.
Per quanto riguarda i dettagli pratici del meccanismo, il richiedente deve compilare e far pervenire – in via informatica – il modello unico semplificato impianti fotovoltaici al proprio gestore di rete competente. In particolare l’interessato, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del modello unico. Durante la fase di presentazione della parte I del modello, questi è tenuto a prendere visione e accettare le modalità e le condizioni di contratto – definite dal gestore di rete – per la connessione e i relativi costi in ipotesi di lavori semplici, come definiti nel TICA (testo integrato delle connessioni attive).
Di seguito il gestore compie i controlli e, in ipotesi di esito positivo, avvia in modo automatico l’iter di connessione alla rete.