I contributi figurativi per il periodo di maternità sono calcolati per andare in pensione con Opzione Donna?
Per il raggiungimento dei 35 anni di versamenti necessari con Opzione Donna, non si calcolano i contributi figurativi dei periodi di malattia e disoccupazione.
Per andare in pensione in anticipo grazie ad Opzione Donna, le lavoratrici devono maturare, entro il 31 dicembre 2022, 58 anni di età anagrafica (se lavoratrici dipendenti) o 59 anni (se lavoratrici autonome) e 35 anni di contribuzione.
Per il conseguimento del presupposto contributivo previsto dalla normativa, l’INPS ha sottolineato che sono presi in considerazione anche i contributi obbligatori, quelli da riscatto e da ricongiunzione, i contributi volontari e figurativi.
Cosa accade, invece, per il periodo di maternità? Scopriamo, nel dettaglio, tutte le indicazioni dell’INPS.
Per maggiori approfondimenti sul requisito contributivo, consulta anche: “Opzione Donna: per andare in pensione prima conviene il Riscatto della Laurea? Ecco le novità“.
Opzione Donna: quali contributi sono idonei?
Nel calcolo dei 35 anni di contributi necessari per sfruttare Opzione Donna, valgono i versamenti da riscatto, da ricongiunzione ed i contributi volontari. A specificarlo è l’Istituto di Previdenza che, tramite il Messaggio 219/2013, al punto 10, ha sancito che, per le lavoratrici private “ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni, sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.”
La Circolare INPS 11/2019, inoltre, ribadisce che “ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.”
Un’altra norma che attribuisce validità alla contribuzione figurativa è la Legge n. 388/2000, per la quale sono consentite tali maggiorazioni ai fini della maturazione del presupposto contributivo per Opzione Donna.
Più complicata, invece, è la questione relativa alla maternità. In tale ipotesi, infatti, ci sono due possibilità: il riscatto oppure l’accredito figurativo. Si distingue, a tal fine, tra i versamenti accreditabili per i periodi di astensione obbligatoria e quelli riscattabili per l’assenza facoltativa.
In relazione ai versamenti figurativi, per la maturazione del requisito contributivo, vanno, tuttavia, esclusi gli intervalli della malattia e della disoccupazione.
Leggi anche: “Opzione Donna, si intravede una proroga all’orizzonte: il 2023 sarà ancora rosa?”
Come si calcola l’importo?
L’anticipo della pensione con Opzione Donna comporta anche delle penalizzazioni sull’importo finale. Per il calcolo dell’importo spettante, infatti, si applica il metodo contributivo puro, anche se i versamenti previdenziali sono antecedenti al 1996.
Per la decorrenza dell’assegno, invece, è prevista una finestra mobile , per la quale l’erogazione della prima rata di pensione avviene dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (per le lavoratrici dipendenti) oppure dopo 18 mesi (per le lavoratrici autonome).
Applicando tale sistema e tenendo a mente che la finestra si determina dalla data di maturazione del diritto alla pensione anticipata, si può capire la decorrenza degli assegni. Ad esempio, nel 2022, le prime dipendenti a ricevere la rata della pensione sono state quelle nate nel 1963, con raggiungimento del presupposto contributivo entro gennaio 2021. Tali lavoratrici, dunque, hanno ricevuto il primo assegno a febbraio 2022.
Le prime lavoratrici autonome a ricevere l’assegno pensionistico, invece, sono state quelle nate nel 1962 e che hanno maturato il requisito contributivo entro gennaio 2021. Per esse, la prima rata della pensione è stata erogata il 1° agosto 2022.