Se l’immobile di proprietà è occupato abusivamente, devi pagare l’IMU? La CTR Toscana chiarisce tutto

In caso di occupazione abusiva di un immobile altrui su cui le forze dell’ordine non hanno saputo tutelare il diritto di proprietà del contribuente, l’ente locale non potrà chiedere il pagamento dell’IMU. La sentenza della CTR Toscana sul punto.

Con una sentenza di quest’anno (la n. 67 dello scorso gennaio), la Commissione tributaria regionale della Toscana ha stabilito un importante punto di riferimento in tema di pagamento IMU e occupazione abusiva di un immobile – su cui ricadrebbe l’obbligo di versamento di questa imposta.

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Infatti, la Commissione ha indicato che se lo Stato non è stato in grado di garantire il diritto di proprietà del cittadino, l’ente locale non ha titolo per imporre il pagamento dell’IMU al proprietario dell’immobile occupato dal terzo, senza alcuna autorizzazione.

Come testimoniato da numerosissimi casi di cronaca, oggi i casi di occupazione abusiva dell’abitazione altrui sono tutt’altro che rari. Ecco perché la decisione della CTR Toscana è così importante e merita di essere ricordata. I dettagli.

Pagamento IMU e occupazione abusiva: cosa sono?

L’IMU ovvero l’Imposta Municipale Propria consiste nel tributo previsto dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e viene versata dal contribuente per il possesso dei beni immobiliari.

In particolare, detta imposta:

  • è operativa dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata applicata altresì all’abitazione principale;
  • è di natura patrimoniale e il suo presupposto sta nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli localizzati nel territorio italiano e a qualsiasi utilizzo destinati;
  • sostituisce sia l’Ici che l’Irpef sulla rendita catastale.

Per quanto riguarda invece l’occupazione abusiva, essa attiene sempre ad un immobile, ma ha luogo laddove un terzo non autorizzato si stabilisce in una abitazione di proprietà altrui, senza averne titolo o diritto.

Ricordiamo in breve che la citata occupazione può aversi nell’assenza di un contratto di locazione, o anche laddove – alla scadenza di quest’ultimo – gli inquilini si oppongano e non abbandonino l’abitazione di loro spontanea volontà.

La sentenza della CTR Toscana solleva il contribuente dall’obbligo di pagamento dell’IMU

Come accennato all’inizio, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha inteso difendere i principi costituzionali a tutela del contribuente nei rapporti con lo Stato. Infatti sulla bilancia finiscono le responsabilità di quest’ultimo, laddove non riesca ad assicurare il diritto di proprietà del cittadino. Se non fornisce questa tutela, l’ente locale non potrà conseguentemente pretendere il versamento di un’imposta patrimoniale come l’IMU e prevarrà dunque il diritto del proprietario a non pagare alcunché.

In buona sostanza, se le forze dell’ordine non sono in grado di assicurare la protezione dell’immobile, ne consegue che:

  • il Comune non può far valere il suo diritto a chiedere il pagamento di questa imposta,
  • ed inoltre è tenuto a riconsegnare al contribuente il denaro da questi eventualmente già versato per una imposta di cui è venuta a mancare la ragione giustificativa, a causa dell’occupazione abusiva.

D’altronde, come accennato, di mezzo c’è anche la tutela dei principi costituzionali e in particolare dell’art. 53. A rigor di logica, mancando il rispetto di un obbligo gravante sullo Stato, conseguentemente quest’ultimo non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sull’immobile a chi subisce l’occupazione abusiva.

Il rispetto dell’art. 53 della Costituzione in caso di occupazione abusiva

Tecnicamente, secondo i giudici se gli organi di polizia si astengono dal tutelare il diritto di proprietà della persona cui il Comune impone o imporrebbe il pagamento dell’IMU, questi si trova anche senza possesso. Ovvero, in assenza di possibilità di attivare i diritti possessori, il diritto di proprietà “è svuotato proprio dello ius possidendi“.

In pratica, sulla scorta delle regole di cui in Costituzione, il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non si trova nello stato di titolarità di alcun indice di capacità economica. Per questo motivo, non può essere obbligato al pagamento dell’IMU alle istituzioni.

D’altronde se così non fosse, l’art. 53 della Costituzione – il quale afferma che tutti sono tenuti a partecipare alle spese pubbliche in rapporto alla loro capacità contributiva – sarebbe violato. A queste conclusioni giunge così la Commissione tributaria regionale della Toscana, di fatto emettendo una decisione che va a favore del contribuente, per quanto riguarda i suoi obblighi di pagamento dell’imposta municipale propria all’ente locale.

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