Viene definito ‘assegno divorzile’ l’obbligo, di uno dei due coniugi, di versare regolarmente all’altro un contributo economico, una volta pronunciata la sentenza di divorzio.
L’assegno divorzile è regolato dall’articolo 5 comma 56 della legge 898/1970. Nel corso degli anni però le sentenze della Corte di Cassazione ne hanno ridefinito i requisiti, sia per quanto riguarda il riconoscimento che i criteri con cui quantificarlo.
Oggi l’orientamento della giurisprudenza si basa sulla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui, per decidere sull’assegno divorzile, il Tribunale deve verificare innanzitutto le condizioni patrimoniali dei coniugi, controllando che il richiedente non abbia mezzi adeguati di sostentamento o non possa procurarseli. Dopodiché deve accertare quali siano le cause della sproporzione di mezzi economici, tenendo conto del contributo che il richiedente ha apportato al patrimonio. Nonché verificare l’eventuale nesso tra le decisioni prese di comune accordo durante il matrimonio e la situazione dell’ex coniuge al momento del divorzio. Infine, devono essere presi in considerazione anche la durata del vincolo e le condizioni personali del richiedente(come età, salute, ecc).
L’assegno divorzile può anche essere richiesto in momento successivo rispetto alla pronuncia di divorzio.
Richiesta assegno divorzile: il quesito
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Chiedo se ho diritto oggi ad un assegno di mantenimento nonostante il divorzio risalga al 1992 senza colpa. Premetto che negli anni, più volte, sono stata davanti al giudice che ha sempre rinviato lo stesso per varie cause che esulavano dal reale diritto. Oggi sono diventata nonna, non mi sono risposata, la mia situazione economica è molto peggiorata ed avendo bisogno di stare vicina a mio figlio e affiancarlo nell’accudimento dei due bambini, sono costretta a vivere in casa d’affitto e la pensione di vecchiaia che percepisco non mi è sufficiente per affrontare le spese. Mio figlio mi aiuta parzialmente ma avendo due piccoli e il mutuo della casa da pagare diventa tutto molto difficoltoso. Ringrazio molto per la vostra risposta e in attesa saluto cordialmente.”
Assegno di divorzio: i criteri da adottare
L’assegno di divorzio può essere richiesto anche in un secondo momento con il procedimento contenuto nella legge 898/1970. Il giudice, come già sottolineato, userà i principi contenuti nella sentenza n.18287/2018 ma interverrà anche con alcuni ‘correttivi’. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.5055 del 24 febbraio 2021 ha infatti sottolineato come sia necessario usare tre criteri specifici: assistenziale, compensativo e perequativo, con una predominanza del primo rispetto agli altri.
Le condizioni per riconoscere l’assegno divorzile dunque sono: la concreta non autosufficienza dell’ex coniuge; il fatto che non possano essere d’aiuto altri soggetti oppure forme di sostegno pubblico; la possibilità per l’altro di affrontare il versamento, anche considerando il fatto che in passato abbia ricevuto un significativo apporto dal richiedente, che ha poi subito un peggioramento della situazione economica.
Richiesta assegno dopo sentenza di divorzio
In merito al quesito inviato della lettrice, è quindi possibile procedere con la richiesta di assegno divorzile essendo in difficoltà economiche. È necessario però che vengano accertate le condizioni precedentemente descritte. Consigliamo comunque di rivolgersi a un legale per una valutazione complessiva della situazione.
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