Assegno Unico: è compatibile con le detrazioni figli disabili? La preoccupazione dei cittadini

Con l’introduzione dell’Assegno Unico, in che modo è cambiata la disciplina delle detrazioni per i figli a carico disabili che hanno più di 21 anni?

L’Assegno Unico e Universale ha modificato o abrogato la disciplina di molti altri strumenti fiscali e assistenziali.

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Il DLgs. 230/2021 ha predisposto, a partire dal 1° marzo 2022, l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Si tratta di un’agevolazione economica versata, mensilmente, ai nuclei familiari che ne fanno richiesta, in base alla propria condizione economica sancita dall’ISEE.

Per maggiori informazioni, consulta il seguente articolo: “Assegno Unico figli: pagamenti settembre legati ai requisiti e all’ISEE“.

Con l’introduzione di questa misura, tuttavia, sono stati eliminati alcuni benefici fiscali legati alla nascita o alla presenza di figli a carico, come, per esempio, il Premio alla nascita ed il Bonus bebè.

Ma cosa cambia in relazione alle detrazioni fiscali per i figli a carico? Analizziamo la disciplina e scopriamolo.

Assegno Unico e ANF: cosa è cambiato

L’Assegno Unico e Universale ha, senza dubbio, rivoluzionato il regime degli Assegni per il Nucleo Familiare e le detrazioni per i figli a carico, previste dall’art. 12 del TUIR. Le modifiche apportate dall’art. 10 del DLgs. 230/2021 hanno creato molti inconvenienti per le aziende ed i professionisti, soprattutto in relazione alla possibilità di cumulare tali prestazioni con l’Assegno Unico.

È, dunque, intervenuto l’INPS, attraverso la Circolare n. 34 del 28 febbraio 2022. Con essa ha chiarito che, dal 1° marzo 2022, non c’è più la possibilità di presentare domanda per gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), nel caso in cui in famiglia ci sia un figlio a carico:

  • di età inferiore a 21 anni;
  • affetto da disabilità, senza limiti di età, per il quale spetta l’erogazione dell’Assegno Unico.

Se, invece, in famiglia è presente un figlio di età pari o superiore a 21 anni (non disabile), oppure un figlio minore di 21 anni, qualora non sussistano i presupposti per l’erogazione dell’Assegno Unico, si possono richiedere gli Assegni al Nucleo Familiare. Tuttavia, essi possono riguardare solo i componenti della famiglia diversi dai figli (come, coniuge, sorelle, fratelli o nipoti).

In altre parole, se nel nucleo familiare c’è un figlio e si possiedono tutti i requisiti per l’Assegno Unico e Universale, non si può ottenere anche l’ANF. Le due prestazioni, dunque, sono incompatibili.

Il nuovo regime per le detrazioni per figli a carico

L’Assegno Unico, invece, è compatibile con le detrazioni per figli a carico, previste dall’art. 12 del TUIR, in particolar modo per i figli affetti da disabilità.

Per scoprire tutte le novità relative alle detrazioni, consulta anche: “Detrazioni per familiari a carico: come funzionano e limiti di reddito“.

L’art. 10, comma 4, del DLgs. 230/2021 ha modificato l’art. 12 del TUIR. Nello specifico, ha sancito che, a partire dal 1° marzo 2022, non sono più efficaci le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. Allo stesso modo, non è più possibile usufruire delle detrazioni per famiglie numerose (predisposte nel caso di più di 4 figli).

Bisogna, però, precisare che, un’eccezione alla regola, con riguardo ai figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, si ricava dal combinato disposto dell’art. 12 del TUIR  e dell’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 230/2021. Per tale categoria di soggetti, infatti, le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’Assegno Unico e Universale. A sottolineare tale regola sono stati anche l’INPS, attraverso la Circolare n. 23/2022, e l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/2022.

In conclusione, i nuclei familiari nei quali sono presenti figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, possono essere destinatari sia dell’Assegno Unico e Universale sia delle detrazioni per figli a carico.

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