AS 2022-23, questione supplenze docenti: come funziona per i posti per le riserve legge 68/99: a chi vanno e dettagli in merito
Questione importante e che sta a cuore a moltissimi, quello delle supplenze docenti, anche per quest’a.s. 2022-23: alcuni dettagli e cosa c’è da sapere circa i posti riserve legge 68/1999, e relativi beneficiari. Particolari a seguire.
Le lezioni per questo nuovo anno scolastico hanno già preso il via, con i docenti in cattedra, grazie anche al grosso lavoro svolto da parte degli uffici scolastici in relazione alle supplenze docenti.
Tuttavia, non manca in molti casi una delusione diffusa in seguito ad errori materiali, oppure ancora a disponibilità la cui comunicazioni non è avvenuta per tempo o in un modo corretto. Vari e diversi i problemi e le questioni aperte che hanno un loro peso, in questo periodo.
A parlarne nel relativo approfondimento è Orizzontescuola.it, il quale si sofferma nel dettaglio su di un aspetto in particolare, quello ovvero relativo, al quesito che si pongono alcuni docenti circa la mancata nomina pur in presenza, nel bollettino supplenze, di nomine di altri insegnanti con un punteggio minore.
Nel dettaglio, viene spiegato che vi sono 2 aspetti tesi a chiarire tale situazione, ovvero sia la modalità mediante cui è stata espressa la preferenza, dunque cosicché che non abbia avuto luogo il perfetto incontro tra elementi quali scelte immesse e disponibilità inserite nel turno nomina. E poi, altra circostanza, quella legata al fatto che i colleghi beneficino della legge 68/1999.
Supplenze docenti e legge 68/99: alcuni chiarimenti degli Uffici Scolastici
Quando si parla a vario livello ed in generale dei temi che si legano alla scuola, sono tanti e diversi gli argomenti che possono esser oggetto di attenzione e di approfondimento, e si pensi ad esempio alla questione domanda di pensione per ATA e docenti, la scadenze e un altro elemento da sapere.
Oppure ancora, al punto legato all’inclusione alunni con disabilità e il modello PEI, ne arriverà uno nuovo a breve?
Tornando invece al tema supplenze, non tutti conoscono gli aspetti vantaggiosi che si legano proprio a tale punto in relazione alla legge 104.
Riguardo l’argomento oggetto dell’approfondimento, come si legge da Orizzonte Scuola, ecco che da parte degli Uffici scolastici vi si cerca di chiarire chi sono i destinatari dei beneficiari della suddette legge, e nell’ambito dei chiarimenti diffusi, si può leggere che, per quanto concerne proprio i beneficiari di tale legge “spetta un posto intero ciascuno”. E ancora, “avendo riguardo alla metà dei posti”, resi disponibili per quanto attiene le supplenze.
Oppure, al contempo, spiega Orizzonte Scuola, si legge che in merito ai candidati cc.dd “riservisti“, dunque coloro a cui, beneficiari della Legge68/99, “spetta un posto intero ciascuno” in misura dell’otto per cento per quanto attiene la dotazione organica provinciale, per ogni classe di concorso.
E ancora, in merito, si legge ancora che a tali beneficiari della suddetta legge, ovverosia candidati cosiddetti “riservisti“, spettante è 1 posto intero ognuno, con riguardo alla metà di quelli resi disponibili circa le supplenze, e per cui possono aver luogo due ipotesi.
Nel primo caso, il soggetto è riservista ma questi non ha il diritto di precedenza, ed in tale casistica il soggetto va di diritto nel contingente, ai di là di quella che sia la sua reale posizione nella graduatoria. Vi è la ricezione in coda, agli altri che vengono prima di lui di una sede lasciata non occupata da parte del sistema. A patto che ve ne sia indicazione tra le sue preferenze.
Nell’altro caso, il soggetto riservista è al contempo assistito dal diritto di precedenza, e in tale casistica anzitutto rientra nel contingente, ma inoltre compie la scelta in modo poziore rispetto agli altri.
È chiaro che tanto nel caso del diritto di precedenza quanto per ciò che attiene a quello di riserva, non vi è possibilità di renderli pubblici per motivi legati alla privacy dei candidati. Dunque, questo a giustificazione del fatto che vi siano asterischi vicino ai nomi presenti negli elenchi.
Supplenze docenti e legge 68/99: beneficiari riserva posti, e questione calcolo
Ma quali sono le categorie a cui spettano la riserva dei posti per quanto attiene la legge 68/1999? Si legge anzitutto dei superbisti di vittime del dovere/invalidi, oppure i familiari degli invalidi oppure delle persone decedute per azioni terroristiche. A seguire, invalidi di guerra e civili di guerra, così come invalidi per servizio, e ancora invalidi del lavoro oppure equiparati.
E ancora, orfani oppure profughi, così come vedove di guerra, sia per servizio che per lavoro. Gli invalidi civili, i non vedenti oppure i sordomuti.
Per quanto attiene la vittima del terrorismo e della criminalità organizzata, si legge, vi è l’assimilazione ad organi, oppure ai coniugi superstiti di chi è morto per fatto di lavoro oppure in seguito ad una situazione aggravata di mutilazioni oppure infermità che hanno fatto si che vi fosse un trattamento di rendita circa l’infortunio sul lavoro.
Per quanto riguarda poi le percentuali, si riserva una quota pari al sette per cento dei posti, il cui calcolo va fatto sul num. dei soggetti occupati a tempo indeterminato, circa la categoria di disabili (invalidi).
Si riserva invece l’un per cento per quanto riguarda gli orfani, coniugi superstiti e cat. equiparate.
OrizzonteScuola.it in merito sottolinea poi che in ciascuna provincia, (per ciascuna graduatoria e nella scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso), occorre la verifica in merito alle aliquote previsti per le 2categorie le quali non siano sature.
Nel caso in cui non lo sia, si va avanti anzitutto con immissioni in ruolo. Nel caso poi, con contratti a T.D. In merito alla riserva, questa si lega a supplenza da GAE e GPS. Non quelle la cui assegnazione riguarda le GI.
Altro aspetto importante su cui soffermarsi è quello legato al calcolo dei posti desinato al personale in questione. Un calcolo, si legge, fatto in ciascuna provincia, per ciascuna graduatoria e, nell’ambito della scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso.
Tale calcolo va fatto tenendo conto che al personale si va ad attribuire sino ad un max del cinquanta per cento dei posti legati ed inerenti le nomine in ruolo. Poi, nel caso, di incarichi a T.D.
I docenti non vedenti, (articoli 61 legge numero 270/1982, hanno il beneficio di una ulteriore quota di riserva, che va ad aggiungersi a quella sopra espressa, che si attesta al due per cento ed un num. non minore di 2 posti assegnabili all’anno a livello di provincia.
Questi, alcuni dettagli al riguardo. Ad ogni modo è bene ed opportuno informarsi ed approfondire temi, questioni ed elementi, al fine di sapere maggiormente e per il chiarimento di eventuali dubbi, anche mediante confronti con esperti del campo e professionisti del settore.