Due coniugi in regime di separazione dei beni possono dividere tra di loro la detrazione spettante dai lavori effettuati col Superbonus 110%?
Un Lettore ci offre l’opportunità di affrontare questa tematica sottoponendoci un quesito molto interessante.
Ecco il quesito posto: “Buonasera ho effettuato lavori col bonus ristrutturazione che prevede una detrazione del 50% (in 10 anni) e lavori col Superbonus 110% (in 4 anni). La mia capienza fiscale non è sufficiente a detrarre entrambi i tipi di Bonus; vorrei pertanto dividere le due detrazioni tra me e mia moglie con cui siamo sposati in regime di separazione dei beni. Preciso che l’immobile non risulta a lei intestato né in quell’immobile conviviamo. Mi dite cortesemente se ciò è possibile e con quali modalità? Grazie.”Il Superbonus 110% consente di svolgere interventi energetici ottenendo una detrazione fiscale del 110% sui costi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Ma in caso di coniugi in regime di separazione dei beni è possibile suddividere la detrazione fiscale? Vediamo nel dettaglio gli aspetti salienti della questione.
Superbonus 110%: come funziona
Il Superbonus 110% permette di avere o una detrazione pari al 110% deli costi sostenuti per gli interventi energetici effettuati oppure lo sconto in fattura con cui l’impresa che ha effettuato i lavori applica uno sconto che arriva sino al 100% del valore della fattura emessa e quindi di fatto il cittadino non paga alcunché.
L’impresa invece avrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare in cinque quote annuali di uguale importo.
Per quanto riguarda i lavori da eseguire nei condomìni, le delibere assembleari relative all’approvazione dei contratti per gli interventi rientranti nel Superbonus possano essere approvate con la maggioranza ridotta, essendo sufficiente il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea (direttamente oppure per delega) e che vi sia almeno 1/3 dei millesimi di proprietà.
I condòmini sfavorevoli non possono contestare i lavori se gli interventi energetici non incidono sulle loro proprietà e se sono stati approvati dalla necessaria maggioranza in assemblea, anche perché quei lavori, di fatto, andranno anche a loro beneficio.
Beneficiano delle agevolazioni fiscali anche i coniugi, i familiari conviventi ed i coniugi separati, questi ultimi se sono assegnatari dell’immobile.
Detrazione Superbonus in caso di regime di separazione dei beni dei coniugi
In caso di interventi edilizi che danno diritto alle agevolazioni fiscali i soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale comprende non solo tutti coloro che sono proprietari o in qualche modo utilizzano l’immobile sul quale devono essere effettuati lavori, ma anche i loro familiari.
I familiari, tuttavia, devono essere conviventi al momento dell’avvio dei lavori.
Nel caso di coniugi è del tutto indifferente il regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni e il fatto di avere o meno un conto corrente cointestato, in quanto conta esclusivamente la convivenza.