Detrazione Superbonus: è possibile dividerla tra coniugi in regime di separazione dei beni?

Due coniugi in regime di separazione dei beni possono dividere tra di loro la detrazione spettante dai lavori effettuati col Superbonus 110%?

Un Lettore ci offre l’opportunità di affrontare questa tematica sottoponendoci un quesito molto interessante.

Detrazione Superbonus
Superbonus (Foto InformazioneOggi.it)

Ecco il quesito posto: “Buonasera ho effettuato lavori col bonus ristrutturazione che prevede una detrazione del 50% (in 10 anni) e lavori col Superbonus 110% (in 4 anni). La mia capienza fiscale non è sufficiente a detrarre entrambi i tipi di Bonus; vorrei pertanto dividere le due detrazioni tra me e mia moglie con cui siamo sposati in regime di separazione dei beni. Preciso che l’immobile non risulta a lei intestato né in quell’immobile conviviamo. Mi dite cortesemente se ciò è possibile e con quali modalità? Grazie.”Il Superbonus 110% consente di svolgere interventi energetici ottenendo una detrazione fiscale del 110% sui costi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Ma in caso di coniugi in regime di separazione dei beni è possibile suddividere la detrazione fiscale? Vediamo nel dettaglio gli aspetti salienti della questione.

Superbonus 110%: come funziona

Il Superbonus 110% permette di avere o una detrazione pari al 110% deli costi sostenuti per gli interventi energetici effettuati oppure lo sconto in fattura con cui l’impresa che ha effettuato i lavori applica uno sconto che arriva sino al 100% del valore della fattura emessa e quindi di fatto il cittadino non paga alcunché.

L’impresa invece avrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare in cinque quote annuali di uguale importo.

Per quanto riguarda i lavori da eseguire nei condomìni, le delibere assembleari relative all’approvazione dei contratti per gli interventi rientranti nel Superbonus possano essere approvate con la maggioranza ridotta, essendo sufficiente il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea (direttamente oppure per delega) e che vi sia almeno 1/3 dei millesimi di proprietà.

I condòmini sfavorevoli non possono contestare i lavori se gli interventi energetici non incidono sulle loro proprietà e se sono stati approvati dalla necessaria maggioranza in assemblea, anche perché quei lavori, di fatto, andranno anche a loro beneficio.

Beneficiano delle agevolazioni fiscali anche i coniugi, i familiari conviventi ed i coniugi separati, questi ultimi se sono assegnatari dell’immobile.

Detrazione Superbonus in caso di regime di separazione dei beni dei coniugi

In caso di interventi edilizi che danno diritto alle agevolazioni fiscali i soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale comprende non solo tutti coloro che sono proprietari o in qualche modo utilizzano l’immobile sul quale devono essere effettuati lavori, ma anche i loro familiari.

I familiari, tuttavia, devono essere conviventi al momento dell’avvio dei lavori.

Nel caso di coniugi è del tutto indifferente il regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni e il fatto di avere o meno un conto corrente cointestato, in quanto conta esclusivamente la convivenza.

La risposta al Lettore

Venendo al quesito che ci è stato posto, il nostro Lettore ci chiede se può dividere la detrazione fiscale derivante dai bonus edilizi tra lui e sua moglie, con cui è sposato in regime di separazione dei beni, precisando che l’immobile è intestato solo al Lettore e in quello stesso immobile i due coniugi non convivono.
Innanzitutto non rileva il regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni, così come è irrilevante la circostanza di avere o meno un conto corrente cointestato.
Abbiamo detto che può beneficiare della detrazione fiscale chi sostiene materialmente le spese, mentre nel caso di due coniugi il requisito indispensabile è la convivenza degli stessi nell’immobile in cui sono stati effettuati i lavori edili usufruendo del Superbonus 110%.
Dunque, nel caso di specie, la detrazione fiscale non può essere suddivisa tra i due coniugi, poiché gli stessi non convivono nell’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
Gestione cookie