Il congedo straordinario retribuito di due anni permette a un lavoratore dipendente di assistere un familiare con disabilità.
Questo periodo di assenza dal lavoro spetta secondo un ordine preciso di priorità.
Infatti possono usufruirne:
- il coniuge, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità;
- i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto sia deceduto, mancante o con patologie invalidanti;
- il figlio convivente del disabile grave, ma solo nel caso in cui il coniuge, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto, oppure entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o con patologie invalidanti;
- il fratello o la sorella della persona disabile in situazione di gravità. Sempre nel caso in cui il coniuge o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave. Ma solo se tutti i familiari indicati precedentemente siano morti, mancanti oppure affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi, a condizione che la convivenza venga instaurata successivamente, se tutti gli altri parenti o affini conviventi siano deceduti, con patologie invalidanti oppure mancanti.
Per poter richiedere il congedo straordinario retribuito è quindi necessario vivere insieme al familiare con disabilità da assistere.
Congedo straordinario di due anni: il quesito
Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, mi chiamo Giorgio e vivo in una cittadina della Sardegna. Scrivo la presente per chiedere chiarimenti sulla procedura di cambio di residenza temporaneo, legato alla richiesta di congedo straordinario parentale per assistere mia madre novantenne totalmente disabile. Potendo usufruire dei benefici previsti dalla legge 104 art.3 comma 3 ho intenzione di inoltrare domanda di congedo straordinario di due anni il quale prevede come requisito la condivisione della stessa residenza con l’assistita. Io risiedo da sempre nello stesso comune di mia madre ma da circa 12 anni a diverso indirizzo presso prima casa di proprietà.
Mi chiedo se esista un modo per poter continuare a godere dei benefici fiscali previsti dalla prima casa (deduzione interessi passivi mutuo, ecc) a cui dovrei rinunciare dovendo cambiare residenza. In rete ho trovato una possibile soluzione con il “cambio residenza temporaneo”. Ma all’ufficio anagrafe del mio comune ritengono che questa soluzione non sia applicabile poiché già risiedo nello stesso comune. Vi chiede pertanto se siete in grado di chiarire questo dubbio e di fornirmi estremi di legge a cui far riferimento presso il suddetto ufficio. Cordiali saluti.”
Congedo straordinario e convivenza
La sentenza della Corte di Cassazione n.232 del 7 dicembre 2018, per ciò che riguarda i figli, ha disposto l’obbligo di instaurare la convivenza. Anche nel caso questo avvenga successivamente alla richiesta di congedo. Ci deve essere quindi coabitazione per poter usufruire della possibilità dei due anni retribuiti per assistere il genitore disabile. Ovviamente sempre nel caso in cui manchino gli altri familiari indicati come prioritari per il congedo straordinario rispetto a un figlio non convivente.
Necessaria la coabitazione
In risposta al quesito del lettore, confermiamo la necessità di convivere con la persona con disabilità grave, dato che è un requisito fondamentale. Considerando che abita nello stesso comune della madre, non è possibile infatti richiedere la dimora temporanea. Una soluzione, per non perdere le agevolazioni legate alla prima casa, potrebbe essere quella di trasferire la residenza del genitore da assistere presso la propria abitazione.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.