Pensione di reversibilità per coniuge divorziato: come ottenerla

La pensione di reversibilità spetta non solo al coniuge superstite, ma anche al coniuge separato o divorziato.

L’importo dell’assegno è pari a una percentuale della pensione già liquidata. Nel caso del coniuge solo, è del 60%. Se invece è presente anche un figlio, la quota sale all’80%, che diventa 100% se i figli sono due o più. 

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La pensione di reversibilità spetta infatti anche ai figli minorenni al momento della morte del pensionato; a quelli inabili al lavoro oppure ai maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso (entro i 21 anni se frequentante le scuole superiori o corsi professionali; non oltre i 26 anni se invece è iscritto all’università). Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti dalla legge.

Il coniuge divorziato deve soddisfare alcuni requisiti per poter ottenere la reversibilità.

Pensione di reversibilità coniuge divorziato: il quesito

Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, mio marito ha chiesto il divorzio. Essendo con problemi economici e nessun sostentamento, posso avere qualcosa dato che lui è morto un anno fa? Quando lui ha chiesto il divorzio non sono stata contattata, né mi è stato mandato un avviso per presentarmi. Ma possono fare una sentenza di divorzio senza che io l’abbia firmata? Attendo risposta, grazie.”

Reversibilità e divorzio

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato, ma a determinate condizioni. Ossia deve essere titolare dell’assegno divorzile e non essere passato a nuove nozze. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto deve risultare anteriore  a quella in cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Se il pensionato deceduto si è risposato dopo il divorzio, le percentuali della reversibilità spettante al coniuge superstite e al coniuge divorziato devono essere stabilite tramite sentenza del Tribunale.

La sentenza

Come sottolineato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, per stabilire le quote si tiene in considerazione la durata del matrimonio, ma non solo. Fondamentali sono anche l’età dei due coniugi (quello superstite e l’altro divorziato) e le loro condizioni economiche, oltre che l’importo dell’assegno riconosciuto all’ex consorte. Gli elementi per determinare gli importi della reversibilità da assegnare devono infatti tener conto delle finalità solidaristiche dell’Istituto, che portano quindi a escludere una percentuale del 50% per ognuno dei due coniugi.

Reversibilità per coniuge divorziato

In merito al quesito posto dalla lettrice, è prevista la possibilità di richiedere la reversibilità anche in un momento successivo rispetto alla morte del pensionato. Dopo 10 anni però cadono in prescrizione gli importi non riscossi. La domanda di divorzio può essere presentata anche da uno solo dei coniugi: questa opportunità è concessa dalla legge tramite il divorzio giudiziale. In ogni caso avrebbe dovuto ricevere la notifica per presentarsi in tribunale. Le consigliamo di rivolgersi a un patronato o altro ente per verificare la situazione e quindi anche la possibilità di procedere con la richiesta di reversibilità all’Inps.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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